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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

Seveso3.it è un servizio offerto da Sindar.

Approfondimenti sull’applicazione del D.Lgs. 105/15

La normativa Seveso è caratterizzata da un impianto particolare per cui numerosi aspetti vanno approfonditi. Alcuni di questi argomenti sono stati oggetto di specifici gruppi di lavoro, ad es. nel corso del convegno VGR 2016 tenutosi a Roma presso l’ISA dei VVF nell’ottobre 2016. Altri aspetti vengono trattati dal Coordinamento ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 105/2015 e pubblicati come Linee Guida nel Sito del MATTM. Altri ancora scaturiscono da norme inerenti settori limitrofi, quali gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti.

Di seguito una raccolta aggiornata e mirata degli approfondimenti sui temi attinenti la Seveso III.

CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 2

Il Decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all’Articolo 3 comma a, soggetti al controllo di un gestore nei quali sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. Gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore
Per “presenza di sostanze pericolose” (art. 3 comma n) si intende la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/15 e s.m.i.

Il Decreto non si applica:
• agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
• ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
• salvo quanto previsto all’art. 2 comma 4 (scali merci terminali), al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
• al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
• allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 3;
• all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
• allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
• alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 3.

Inoltre la norma non si applica a:

• depositi temporanei intermedi (art. 3 comma s), ovvero a depositi dovuti a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzati al trattamento e allo stoccaggio
• porti industriali e petroliferi.
Rientra invece nel campo di applicazione, secondo le disposizioni di coordinamento di cui all’Allegato M, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose (tutto ciò in deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) dell’art. 2 comma 2).
Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all’Allegato M.
Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’Allegato 1;
b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all’Allegato 1.

DEFINIZIONI ART. 3

Si riportano le definizioni, così come precisate nell’art. 3, necessarie per comprendere il nuovo testo normativo. Per approfondimenti si rimanda alla specifica sezione.
Stabilimento
tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
Stabilimento di soglia inferiore (SSI)
uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 delle parte 1 o 2 dell’Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’Allegato 1;
Stabilimento di soglia superiore (SSS)
uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o 2 dell’Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’Allegato 1;
Stabilimento adiacente
uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
Nuovo stabilimento
• uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data;
• un sito di attività che rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose dal 1° giugno 2015 compreso;
• uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore a causa di un cambiamento dell’inventario sempre dal 1° giugno 2015 compreso;
Stabilimento preesistente
uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
Altro stabilimento
• uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa senza cambiamenti dell’inventario;
• un sito che rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 per modifica di classificazione di una sostanza senza cambiamento dell’inventario, dal 1° giugno 2015 compreso.
Impianto
un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
Gestore
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso;
Sostanza pericolosa
una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’Allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
Miscela
una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
Presenza di sostanze pericolose
la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’Allegato 1;
Incidente rilevante
un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
Pericolo
proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l’ambiente;
Rischio
la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
Deposito
la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
Deposito temporaneo intermedio
deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
Pubblico
una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
Pubblico interessato
il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall’Articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
Ispezioni
tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell’autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti;

ALLEGATO 1 - CLP

Sostanze pericolose

L’Allegato 1 è la trasposizione del testo comunitario.

Secondo la definizione dell’art. 3 comma 1 lettera l) si definiscono sostanze pericolose, le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell’Allegato 1, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.

La base della norma è pertanto l’identificazione di quali siano le sostanze pericolose di riferimento. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal rego­lamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classifica­zione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all’interno dell’Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichet­tatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell’ambito della struttura delle Na­zioni Unite (ONU). È stato pertanto necessario modificare l’Allegato I della Direttiva 96/82/CE per renderlo con­forme al regolamento.

L’Allegato 1 è composto da due parti che, rispettivamente, elencano le categorie delle sostanze pericolose e le sostanze pericolose specificate, fornendone i limiti quantitativi.

Si riporta di seguito la Parte 1 Categoria delle sostanze pericolose, così come integrata dall’autore nel libro “Guida ragionata alla Seveso III” per gentile concessione di Ars Edizioni Informatiche.
La presente tabella può essere ripresa e citata solo indicando la fonte e dietro esplicita autorizzazione dell’autore.

Parte 1 – Categorie delle sostanze pericolose

Frasi H[1] Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 Quantità limite (t) delle sostanze pericolose di cui all’art. 3, paragrafo 10, per l’applicazione di
Requisiti di soglia inferiore Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE
H300 Cat. 1
H310 Cat. 1
H330 Cat. 1
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20
H300 Cat. 2
H310 Cat. 2
H330 Cat. 2
H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione 50 200
H331 Cat. 3 H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 3, esposizione per inalazione (nota 7) 50 200
H370 Cat. 1 H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT SE) — ESPOSIZIONE SINGOLA Categoria 1 50 200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI
H200 P1a ESPLOSIVI Esplosivi instabili; (nota 8) 10 50
H201
H202
H203
H205
P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (nota 8) 10 50
P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.6 (nota 8) 10 50
P1a ESPLOSIVI Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive (nota 8) 10 50
H204 P1b ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.4 (nota 10) 50 200
H220
H221
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 10 50
H222
H223
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1
150
(peso netto)
500
(peso netto)
H222
H223
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (nota 11.2)
5 000
(peso netto)
50 000
(peso netto)
H270 P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 50 200
H224 P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categoria 1
10 50
H225
H226
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione
10 50
H226 P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T, mantenuti a una
temperatura superiore al loro punto di ebollizione (nota 12)
10 50
H225
H226
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l’elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti
50 200
H226 P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T qualora particolari condizioni di utilizzazione come la forte pressione o l’elevata tempera­tura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (nota 12)
50 200
H225
H226
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
5 000 50 000
H240
H241
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B 10 50
H242 P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F 50 200
H250 P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
Liquidi piroforici, categoria 1
50 200
H250 P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
Solidi piroforici, categoria 1
50 200
H271
H272
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
50 200
H271
H272
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
Sezione «E» — PERICOLI PER L’AMBIENTE
H400
H410
El Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 100 200
H411 E2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 200 500
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI
EUH014 O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500
H260 O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 100 500
EUH029 O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200

[1] La colonna Frasi H è stata aggiunta dall’autore per facilitare la lettura della Tabella dell’Allegato 1 parte 1

ALLEGATO B - SGS-PIR SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR) è cogente per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e costituisce uno degli elementi caratterizzanti l’intera Direttiva Seveso.

L’art. 14 del D.Lgs. 105/15 “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” obbliga il gestore ad attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme ai dettami dell’all. B del decreto stesso.

La norma non prevede uno standard univoco ma chiede che il Sistema risponda allo stato dell’arte in materia, fornendo esempi di alcune tipologie.

Aggiorneremo questa pagina con le principali novità ed i commenti sul tema a partire dal D.Lgs. 105/15.

 

ALLEGATO I - TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE ED AI CONTROLLI

L’Allegato I disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18, comma 1, lett. b), alle ispezioni di cui all’art. 27, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all’art. 4, nonché ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell’art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all’art. 5, comma 3.

Le modalità di pagamento sono definite dagli Enti interessati. Per agevolarne l’effettuazione riportiamo di seguito le comunicazioni man mano pubblicate.

LINEE GUIDA MINISTERO AMBIENTE

Nella Sezione “Documenti di indirizzo, Linee guida o altra Documentazione di interesse” del MATTM sono pubblicati documenti di indirizzo, linee guida o altra documentazione di interesse predisposta nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015 n. 105.

Tali documenti e linee guida sono l’ espressione di indirizzi comuni tra le autorità che compongono il Coordinamento, ferme restando le competenze specifiche delle singole amministrazioni.

Ad oggi sono state pubblicate le seguenti Linee Guida, per ciascuna delle quali forniamo un approfondimento:

 

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Il D.Lgs 105/2015 precisa, in linea con la direttiva 2012/18/CE, che “le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto”.

In considerazione della normativa tecnica che già grava sul settore rifiuti, anche in termini di classificazione della pericolosità degli stessi, nasce la necessità di definire criteri chiari e omogenei a livello nazionale che consentano di assegnare le corrispondenti categorie Seveso III di cui all’allegato 1, parte 1 del D.Lgs 105/2015 ai rifiuti ai fini della verifica dell’applicazione o meno della norma anche per gli impianti del settore.

Di seguito gli approfondimenti inerenti il tema dei Rifiuti in ambito D.Lgs. 105/2015:

NATECH

Metodologia Gestione Eventi NATECH – agosto 2016
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Presentazione NATECH V6 – 5 settembre 2016

CRITICITÀ E PECULIARITÀ

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VGR 2016
GDL SEVESO3

IL D.LGS. 105/15 AD UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE – OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

SETTEMBRE 2016

SOMMARIO.. 2
GRUPPO DI LAVORO.. 4
PREMESSA. 5
PARTE PRIMA: SPUNTI CONDIVISI DAI PARTECIPANTI AL TAVOLO TECNICO.. 6
ARTICOLATO.. 6
CAPO I – PRINCIPI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE. 7
Art. 1 (Finalità). 7
Art. 2 (Ambito di applicazione). 7
Art. 3 (Definizioni). 8
Art. 4 (Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa). 11
CAPO II COMPETENZE. 13
Art. 5 (Funzioni del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare). 13
Art. 6 (Funzioni del Ministero dell’interno). 14
Art. 7 (Funzioni della Regione). 15
Art. 8 (Funzioni degli altri enti territoriali). 16
Art. 9 (Organi tecnici nazionali e regionali). 16
Art. 10 (Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento). 16
Art. 11 (Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale). 18
CAPO III ADEMPIMENTI 19
Art. 12 (Obblighi generali del gestore). 19
Art. 13 (Notifica). 19
Art. 14 (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). 21
Art. 15 (Rapporto di sicurezza). 23
Art. 16 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). 25
Art.17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). 25
Art. 18 (Modifiche di uno stabilimento). 27
Art. 19 (Effetto domino). 28
Art. 20 (Piano di emergenza interna). 30
Art. 21 (Piano di emergenza esterna). 31
Art. 23 (Informazioni al pubblico e accesso all’informazione). 36
Art. 24 (Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale). 38
Art. 25 (Accadimento di incidente rilevante). 40
Art. 26 (Informazione sull’incidente rilevante). 41
Art. 27 (Ispezioni). 42
CAPO IV SANZIONI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE ED ABROGAZIONI 47
Art. 28  (Sanzioni). 47
Art. 29 (Disposizioni finanziarie). 48
Art. 30 (Disposizioni tariffarie). 48
Art. 31(Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore). 48
Art. 32 (Norme finali e transitorie). 49
Art. 33 (Riferimenti normativi e abrogazione di norme). 50
PARTE SECONDA: PROPOSTE INTERPRETATIVE. 53
Art. 16 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). 53
Art.17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). 53
Art. 18 (Modifiche di uno stabilimento). 53
PARTE TERZA:  ULTERIORI OSSERVAZIONI 54
Art. 13 (Notifica). 54
Art. 15 (Rapporto di sicurezza). 54
Art. 30 (Disposizioni tariffarie). 55
Art. 32 (Norme finali e transitorie). 55

GRUPPO DI LAVORO

Nell’ambito delle attività VGR2016 è stato istituito il gruppo di lavoro Seveso3 composto come di seguito riportato:

Nome Cognome Amministrazione/Ente/Struttura
Edoardo Galatola SINDAR (coordinatore gruppo di lavoro)
Francesco Astorri ISPRA
Elisabetta Bemporad INAIL
Nunzia Bernardo RSE
Marco Carcassi UNIPI
Dario Cesaretti FISE UNIRE
Corrado Delle Site INAIL
Marco Falcone ESSO ITALIANA
Francesco Geri PCM DPC
Mauro Grotto AIRA
Massimo Mari CNR c/o MATTM
Silvia Migliorini ASSOGASLIQUIDI
Renato Nordio STAR/ASSOGALVANICA
Alberto Ricchiuti ISPRA
Alfredo Romano TRR

PREMESSA

Il Convegno VGR si è sempre posto come momento di analisi e riflessione sulle tematiche legate ai rischi di incidenti rilevanti. Risulta pertanto evidente la centralità dell’analisi del D.Lgs. 105/15, normativa che regolamenta l’argomento e che aggiorna la disciplina attuando la Direttiva 18/2012/UE cosiddetta Seveso III.

Già nel corso del precedente convegno del 2012 nel corso del VGR è stato organizzato un workshop sull’implementazione della Direttiva comunitaria. Oggi, a un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 105/15 è possibile fare il punto sulla normativa da poco emanata.

La particolarità del VGR di raccogliere intorno ad un solo tavolo i diversi stakeholder interessati permette una valutazione ponderata offrendo spunti di riflessione che si spera possano essere utili ed operativi.

Dall’incontro dei diversi tecnici interessati nelle loro differenti funzioni e competenze sono state raccolti osservazioni e suggerimenti finalizzati a migliorare l’efficacia dello strumento normativo anche attraverso una sua semplificazione.

Occorre sottolineare che tra gli strumenti previsti dal d.Lgs. 015/15 stesso, l’art. 11 ha permesso l’istituzione del Coordinamento per l’uniforme applicazione della normativa , organismo al quale sono naturalmente indirizzate le analisi che seguono.

Il documento che segue è stato strutturato come segue. Una prima parte raccoglie gli spunti condivisi da tutti i partecipanti al tavolo tecnico. Una seconda parte comprende alcune proposte interpretative, dettate dall’esperienza e volte ad una semplificazione dell’applicazione della norma ed una terza parte analizza alcuni punti controversi. Seconda e terza parte non sono pertanto ascrivibili ai componenti istituzionali del tavolo tecnico.

 

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