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La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

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Allegati 1-6

Allegato 1 - Sostanze pericolose

Allegato 1 – Sostanze pericolose – Scarica PDF

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Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al
regolamento (CE) n. 1272/2008
Quantità limite (tonnellate) delle sostanze
pericolose, di cui all’articolo 3, per
l’applicazione di:
Requisiti di soglia
inferiore
Requisiti di soglia
superiore
Sezione «H» PERICOLI PER LA SALUTE
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20
H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

50 200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 50 200
Sezione «P» PERICOLI FISICI

 


 


Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)

— Esplosivi instabili; oppure

— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure

— Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

10 50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8)

Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)

50 200
P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

10 50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

150

(peso netto)

500

(peso netto)

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)

Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)

5000

(peso netto)

50000

(peso netto)

P4 GAS COMBURENTI

Gas comburenti, categoria 1

50 200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI

— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

10 50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI

— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l’elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure

— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l’elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)

50 200

 


Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
P5c LIQUIDI INFIAMMABILILiquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b 5000 50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICISostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B 10 50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICISostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F 50 200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1 50 200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTILiquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 50 200
Sezione «E» PERICOLI PER L’AMBIENTE
E1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 100 200
E2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 200 500
Sezione «O» ALTRI PERICOLI
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 100 500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 50 200

 


PARTE 2

Sostanze pericolose specificate

Colonna 1 Numero
CAS1
Colonna 2 Colonna 3
Sostanze pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini dell’applicazione dei:
Requisiti di soglia inferiore Requisiti di soglia superiore
1.            Nitrato d’ammonio (cfr. nota 13) 5000 10000
2.            Nitrato d’ammonio (cfr. nota 14) 1250 5000
3.            Nitrato d’ammonio (cfr. nota 15) 350 2500
4.            Nitrato d’ammonio (cfr. nota 16) 10 50
5.            Nitrato di potassio (cfr. nota 17) 5000 10000
6.            Nitrato di potassio (cfr. nota 18) 1250 5000
7.          Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1303-28-2 1 2
8.          Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali 1327-53-3 0.1
9.            Bromo 7726-95-6 20 100
10.         Cloro 7782-50-5 10 25
11.       Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel 1
12.         Etilenimina 151-56-4 10 20
13.         Fluoro 7782-41-4 10 20
14.         Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) 50-00-0 5 50
15.         Idrogeno 1333-74-0 5 50
16.         Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0 25 250
17.         Alchili di piombo 5 50
18.       Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) 50 200
19.         Acetilene 74-86-2 5 50

 

 

Colonna 1 Numero
CAS1
Colonna 2 Colonna 3
20. Ossido di etilene 75-21-8 5 50
21. Ossido di propilene 75-56-9 5 50
22. Metanolo 67-56-1 500 5000
23. 4     4-metilen-bis-(2-cloroanilina)

e/o suoi sali, in forma polverulenta

101-14-4 0.01
24. Isocianato di metile 624-83-9 0.15
25. Ossigeno 7782-44-7 200 2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene 584-84-9

91-08-7

10 100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene) 75-44-5 0.3 0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico) 7784-42-1 0.2 1
29. Fosfina (triidruro di fosforo) 7803-51-2 0.2 1
30. Dicloruro di zolfo 10545-99-0 1
31. Triossido di zolfo 7446-11-9 15 75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro- dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20) 0.001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:

4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica,

idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone

0.5 2

 


Colonna 1 Numero
CAS1
Colonna 2 Colonna 3
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativia) benzine e nafte,b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d)oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l’infiammabilità e i pericoli per l’ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

2500 25000
35. Ammoniaca anidra 7664-41-7 50 200
36. Trifluoruro di boro 7637-07-2 5 20
37. Solfuro di idrogeno 7783-06-4 5 20
38. Piperidina 110-89-4 50 200
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina 3030-47-5 50 200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina 5397-31-9 50 200
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l’ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell’allegato 1. 200 500
(*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
42. Propilammina (cfr. nota 21) 107-10-8 500 2000

 


Colonna 1 Numero
CAS1
Colonna 2 Colonna 3
43.Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) 1663-39-4 200 500
44.2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21) 16529-56-9 500 2000
45.Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21) 533-74-4 100 200
46.Acrilato di metile (cfr. nota 21) 96-33-3 500 2000
47.3-Metilpiridina (cfr. nota 21) 108-99-6 500 2000
48.1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21) 109-70-6 500 2000
( 1 ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

 

NOTE ALL’ALLEGATO I

  1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un’altra descrizione.
  3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all’interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

  1. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma: q 1 /Q U1 + q 2 /Q U2 + q 3 /Q U3 + q 4 /Q U4 + q 5 /Q U5 + … è maggiore o uguale a 1, dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q UX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma: q 1 /Q L1 + q 2 /Q L2 + q 3 /Q L3 + q 4 /Q L4 + q 5 /Q L5 + … è maggiore o uguale a 1, dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e Q LX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l’ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:

  1. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
  2. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
  3. per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l’ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

  1. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto.
  2. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alla nota 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.
  3. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
  4. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi [cfr. l’allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008]. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini del presente decreto. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivo ai fini del presente decreto.
  5. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all’appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite) 1 stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.

1 Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

  1. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol2 (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

  • Secondo l’allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.
  • Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d’ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— compreso tra il 15,75 % 3 e il 24,5 % 4 in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell’allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi5;

— uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

  • Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell’allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,

— superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,

— superiore al 28 % 6 in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %.

  • Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico

2 GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

3 Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.

4 Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.

5 GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

6 Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all’80 % di nitrato di ammonio.

Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili,

— superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili.

Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all’80 % in peso.

  • Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità. Include:

— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall’utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 14 e 15;

— i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell’allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

  • Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

  • Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

  • Biogas potenziato

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell’allegato 1, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell’1 %.

  • Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) – OMS 2005
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0.1
1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0.1
1,2,3,7,8-PeCDF 0.03
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1
OCDD 0.0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01
OCDF 0.0003
(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds

 

  • Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini del presente decreto si applicano le quantità limite più basse.
Allegato 2 - Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15

Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 – Scarica PDF

  1. Informazioni sul sistema di gestione e sull’organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all’allegato 3.

  1. Presentazione del sito dello stabilimento:
  2. descrizione dello stabilimento e della sua collocazione territoriale, includendo informazioni quali posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se rilevante, la sua storia;
  3. identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante;
  4. sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti, nonché di siti di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all’origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;
  5. descrizione delle aree in cui può verificarsi un incidente rilevante.
  6. Descrizione dello stabilimento:
  7. descrizione delle principali attività e dei prodotti delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni per le quali tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive proposte;
  8. descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; se del caso, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche;
  9. descrizione delle sostanze pericolose:
  • inventario delle sostanze pericolose, comprendente:

— l’identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC,

— quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile,

  • caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l’ambiente;

iii) comportamento fisico e chimico nelle condizioni normali di utilizzo in stabilimento o nelle condizioni anomale prevedibili.

  1. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:
  2. a) descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità di accadimento o delle condizioni in cui tali scenari possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nell’innescare ognuno di tali scenari, con cause interne o esterne all’impianto; comprendente in particolare:
  • cause operative;
  1. cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti di attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all’origine o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
  • cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;
  1. b) valutazione dell’estensione e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, includendo le mappe, le immagini, o appropriate descrizioni equivalenti, che mostrino le aree suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento;
  2. c) riesame degli incidenti e degli eventi anomali occorsi in passato legati all’utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi processi utilizzati in stabilimento, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito alle misure specifiche adottate per prevenire tali eventi;
  3. d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.
  4. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante:
  5. descrizione dei dispositivi installati nell’impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute umana e per l’ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione; dispositivi tecnici per limitare l’entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell’acqua; schermi di vapore; recipienti di raccolta e trappole di emergenza; valvole di intercettazione; sistemi di inertizzazione; sistemi di raccolta delle acque antincendio;
  6. organizzazione della procedura di allarme e di intervento;
  7. descrizione delle risorse, interne o esterne, che possono essere mobilitate;
  8. descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell’impatto di un incidente rilevante.
Allegato 3 - Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

Informazioni di cui all’articolo 14, comma 5 e all’articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti – Scarica PDF

Ai fini dell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi:

a) il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell’organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);

b) i seguenti aspetti sono trattati nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza:

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell’organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;

ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l’identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall’attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e valutazione della relativa probabilità e gravità;

iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell’impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;

iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;

v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un’analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell’osservanza degli obiettivi fissati nella PPIR e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonché di meccanismi per la sorveglianza e l’adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di «quasi incidenti»7, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell’esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;

vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della PPIR e all’efficacia e all’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell’efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l’eventuale integrazione delle modifiche indicate dall’audit e dalla revisione.

7 Per la definizione di “quasi incidente” si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

Allegato 4 - Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21

Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21 – Scarica PDF

1. Piani di emergenza interna (di cui all’art. 20)

Le informazioni minime che devono essere contenute nei piani di emergenza interna sono:

a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno del sito;

b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l’autorità responsabile del piano di emergenza esterna;

c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;

d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell’allarme;

e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l’autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;

f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;

g) disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento adottate all’esterno del sito.

2. Piani di emergenza esterna (di cui all’art.21)

Le informazioni minime che devono essere contenute nei piani di emergenza esterna sono:

a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all’esterno del sito;

b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e di richiesta di soccorsi;

c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l’attuazione del piano di emergenza esterna;

d) disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento adottate all’interno del sito;

e) misure di intervento da adottare all’esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull’ambiente;

f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attività adiacenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto informazioni specifiche relative all’incidente e al comportamento da adottare;

g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

Allegato 5 - Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23 -

Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23 –
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Il presente allegato è così costituito:

–        SEZIONI A1 e A2 – INFORMAZIONI GENERALI

–        SEZIONE B – SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI

INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)

–        SEZIONE C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28

Dicembre 2000, N°445)

–        SEZIONE D – INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI

CONTROLLI A CUI E’ SOGGETTO LO STABILIMENTO

–        SEZIONE E – PLANIMETRIA

–        SEZIONE F – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

– SEZIONE G – INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

–        SEZIONE H – RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL’ALLEGATO 1

– SEZIONE I – INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

– SEZIONE L – INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

– SEZIONE M – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

– SEZIONE N – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6 - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all’art. 26)

Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all’art. 26) –
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PARTE I

Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

  1. Sostanze pericolose coinvolte:

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1.

2 . Conseguenze per le persone o i beni:

a) un decesso;

b) sei persone ferite all’interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore.

c)una persona all’esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;

d) abitazione/i all’esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell’incidente;

e) l’evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;

f) l’interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1.000.

3. Conseguenze immediate per l’ambiente:

a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri.

i) 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell’ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa;

ii) 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;

b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini.

i) 10 km o più di un fiume o canale;
ii) 1 ha o più di un lago o stagno;
iii) 2 ha o più di un delta;
iv) 2 ha o più di una zona costiera o di mare;

c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee: 1 ha o più.

4. Danni materiali

a)danni materiali nello stabilimento: a partire da 2.000.000 di EUR;

b) danni materiali all’esterno dello stabilimento: a partire da 500.000 EUR.

5. Danni transfrontalieri

Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all’esterno del territorio dello Stato membro interessato.

PARTE II

Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti»8 che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.

8.Per la definizione di “quasi incidente” si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

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