La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.
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FAQ MINAMBIENTE
Quesiti e risposte condivise tra le autorità competenti ed altri soggetti partecipanti al Coordinamento circa l’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.
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Indice
- Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]
- Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]
- Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]
- Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]
- Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]
- Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]
- Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
- Allegato I D.Lgs. 105/15 Tariffe istruttorie e controlli
Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]
Esclusioni
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]
Primo invio della notifica
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]
Generalità
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]
Generalità
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Flash-fire
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]
Generalità
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]
Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Prodotti petroliferi & combustibili alternativi
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15
Modalità di presentazione del RdS
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Allegato I D.Lgs. 105/15 Tariffe istruttorie e controlli
Depositi GPL
Quesito:
- Quesito 015 – 5/7/18 – MA – Classificazione dei depositi di GPL, svolgenti le attività di deposito, stoccaggio e movimentazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui all’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
Presentazione/argomentazione della problematica
- Le condizioni per le quali gli stabilimenti soggetti possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui al punto 1 dell’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, sono: presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell’allegato 1, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato, oppure svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nel caso dei depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo (ad es. piccole quantità di gasolio necessario ad azionare il gruppo di pompaggio antincendio e/o eventuali muletti o gruppi elettrogeni, ovvero di vernici necessarie per colorare le bombole di GPL), oltre al GPL stesso, essi possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, in quanto ricadono nella condizione b) citata. Nei depositi di GPL, infatti, non sono previste, generalmente, attività assimilabili a processi e/o trasformazioni chimico-fisiche, consistendo le attività principali nel solo deposito, stoccaggio o movimentazione. Anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, da serbatoi di stoccaggio, in bombole e piccoli serbatoi di GPL, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, quali ad es. il riempimento e il caricamento di serbatoi sui mezzi di trasporto (es. ATB, botticelle, ecc.), in quanto caratterizzate da meccanismi similari (travaso di prodotto dai serbatoi di stoccaggio ai mezzi mobili), che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
Risposta
I depositi di GPL, qualora fossero caratterizzati dalla presenza di una o più sostanza/e pericolosa/e o categoria/e di pericolo, oltre al GPL stesso, possono essere considerati appartenenti alla Classe 1, ai soli fini dell’applicazione delle tariffe, di cui all’Allegato I del D. Lgs. 105/2015, in quanto ricadono nella condizione b) del punto 1 dell’allegato citato, ovvero quella relativa allo svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione. Nei depositi di GPL, infatti, anche nel caso di presenza dell’attività di imbottigliamento, essa può essere assimilata ad attività che prevedono la sola movimentazione di prodotto, in quanto caratterizzate da meccanismi similari, che non comportano processi e/o trasformazioni chimico-fisiche del GPL stesso.
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