logo seveso 3

Tutte le informazioni con un click

La Direttiva Seveso III sui rischi di incidenti rilevanti ha grande incidenza sul panorama industriale nazionale e comunitario. Per darne una chiave di lettura unitaria e facilitata abbiamo raccolto le informazioni disponibili, gli aggiornamenti legislativi, le domande e le risposte degli Enti preposti. Nelle varie sezioni è possibile consultare numerosi approfondimenti con analisi degli aspetti controversi, i focus su specifici settori merceologici, gli strumenti e l’editoria di riferimento.

Seveso3.it è un servizio offerto da Sindar.

FAQ MINAMBIENTE

Quesiti e risposte condivise tra le autorità competenti ed altri soggetti partecipanti al Coordinamento circa l’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.

Cerca FAQ

Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Esclusioni

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Primo invio della notifica

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Flash-fire

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..
Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]
Corrisponde all’Allegato 2 D.Lgs. 105/15. L’argomento è specificatamente approfondito nell’Allegato C D.Lgs. 105/15

Modalità di presentazione del RdS

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

Allegato I D.Lgs. 105/15 Tariffe istruttorie e controlli

Depositi GPL

Question: Does the exclusion cover establishments where dangerous substances are present and which are:
(1)  not owned/controlled by the armed forces but performing military activities or services?
(2)  not owned/controlled by the armed forces but supplying military goods or services to the armed forces?
(3)  not owned/controlled by the armed forces and supplying non-military goods or services to the armed forces?
owned and/or controlled by the armed forces but performing non-military activities?

Answer: Member States who have fully ratified the ILO convention no 174 will be
expected to implement measures in accordance with this Convention. In areas which are not covered by the Seveso-III-Directive, e.g. pipelines, it is assumed that Member States are extending the scope of the Seveso-III-Directive in their national laws or taking appropriate separate initiatives.
Answer: Military establishments are excluded because their inclusion could have as a consequence the divulgation of information which could adversely affect public security or national defence.
The exclusion reflects Article 346 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) according to which:
“1. The provisions of the Treaties shall not preclude the application of the following rules:
(a)    no Member State shall be obliged to supply information the disclosure of which it considers contrary to the essential interests of its security;
(b)    any Member State may take such measures as it considers necessary for the protection of the essential interests of its security which are connected with the production of or trade in arms, munitions and war material; such measures shall not adversely affect the conditions or competition in the internal market regarding products which are not intended for specifically military purposes.”
In the light thereof, the exclusion should apply to all sites where military operations take place or where military products are produced or where military products/equipment are present or stored, irrespective of whether these establishments are directly operated by the military/Ministry of Defence or by a private company under an arrangement with the military/Ministry of Defence (situations (1) and (2)).
It would also, in principle, apply to establishments owned or controlled by the military, irrespective of the type of activities taking place since such establishments have arguably been set up to serve military defence purposes (situation (4)).
It would not apply, however, to private companies supplying products or providing services to the military, which are not intended for specifically military purposes (situation (3)). Their situation would not differ from that of any other establishment handling or storing dangerous substances. These private companies are not expected to possess any information which would deserve protection under the exception of national defence/public security.
It is important to note that nothing would prevent a Member State from applying stricter rules than what is prescribed by the Directive – in accordance with Article 193 TFEU.

Question: Would the exemption apply if dangerous substances are used in the framework of the drilling operations or would such use amount to “chemical processing operations and storage related to those operations which involve dangerous substances”, to which the exemption does not apply?

Answer: A chemical process is a method intended to change the composition of chemical(s) or material(s). Thus the drilling activity itself, even where use is made of chemicals, such as methanol and propane, cannot be considered a “chemical processing activity”, as far as its aim is not to alter the composition of the materials to be extracted. The act of extraction would therefore normally be exempted from Seveso even where chemical substances are used.
Chemical processes are normally understood in relation to mining as being activities aimed at separating the valuable minerals or metals from the waste material which surrounds them. This takes place after extraction. Where these processing operations involve dangerous substances they are covered under Seveso and the storage of dangerous substances related to these processing operations should is also be covered.
However, Where, prior to the drilling, chemical processing activities take place which are aimed at somehow changing one or more chemicals or chemical compounds (in view of their use in drilling operations for instance), such operations, and the related storage of chemical substances also falls under Seveso.

Risposta: L’esclusione dei “pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze” ha origine dal riconoscimento degli accordi globali già esistenti tra gli Stati Membri per la gestione dei materiali nucleari. Perciò non è obbligatorio applicare la direttiva Seveso III ai materiali nucleari “tossici” e contemporanemente anche la normativa nucleare, in quanto sarebbe un’inutile duplicazione e potrebbe generare confusione. Tuttavia le sostanze pericolose che non possono costituire un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti rientrano nella direttiva Seveso III, anche se sono all’interno di uno stabilimento nucleare. (Fonte MinAmb)


Question: With reference to Article 2(2)(b) relating to the exclusion of hazards created by ionizing radiation, does the Seveso-III-Directive apply to nuclear materials which are also toxic?

Answer: The exclusion of ‘”hazards created by ionising radiation originating from substances” is an acknowledgement of the existing comprehensive arrangements within the Member States for dealing with nuclear materials. Given this situation, it is not necessary to apply the Seveso-III-Directive to ‘toxic’ nuclear materials at the same time as nuclear legislation, as this would be unnecessary duplication and could cause confusion. However, dangerous substances which do not pose a hazard created by ionizing radiation are covered by the Seveso-III-Directive, even if they are within a nuclear establishment.

Risposta: La direttiva Seveso III non contiene disposizioni per escludere gli stabilimenti in cui il superamento delle soglie rilevanti si verifica per periodi di breve durata. Pertanto può essere applicabile anche nel caso in cui le quantità limite vengano superate per un breve periodo di tempo. Al contrario, gli stabilimenti che per un breve periodo di tempo non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva Seveso III, in quanto le quantità di sostanze pericolose presenti vengono ridotte, potrebbero voler continuare a rispettare la direttiva anche nel periodo indicato per evitare di dover ripresentare le notifiche e i rapporti di sicurezza. (Fonte MinAmb)


Question: What if establishments come under the scope of the Seveso-III- Directive only for a short period of time, e.g. under 6 months?

Answer: The Seveso-III-Directive does not contain any provisions to exclude short-time exceedance of the relevant thresholds. Therefore, it can be applicable even for a short time period once qualifying quantities are exceeded. In turn, establishments that for a short period of time fall outside the scope of the Seveso-III-Directive due to reduced quantities present may wish to comply with the Seveso-III-Directive also during this period in order to avoid having to re-submit notifications and safety reports.

Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?

Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose. (Fonte MinAmb)


Question: In Article 2(2)(c), what does “outside the establishments covered by this Directive” mean?

Example: Can the operator of a warehouse that stores 20 tonnes of very toxic substances, claim that 15 tonnes are storage in the transport chain (often called “transit storage”) and hence exclude this quantity in “transit storage” when calculating the threshold?

Answer: The warehouse is to be considered as an establishment in the sense of article 3(1). Its purpose is to store dangerous substances. 20 tonnes of very toxic substances are present on a continuous basis. Exclusion 2(2)(c) refers to the necessary intermediate storage in the transport chain outside establishments, not to the storage in warehouses specifically designed and used for the storage of dangerous substances on a regular basis.

Concluded at: CCA-16 & CCA-1

Presentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è definito come “stabilimento”, “tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale impianto”.

Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.

Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole od altro.

Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:

“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…

  1. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. …..

Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;.

La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.

La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.

Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.

Esempi:

Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.

Quesito:

  1. Si possono ritenere non sottoposte al D.Lgs. 105/2015 le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto?
  2. Inoltre, considerando che sono sottoposti al regime di cui al D.Lgs. 105/2015 gli stabilimenti nei quali si realizza una attività di magazzinaggio in via indipendente dalla esecuzione del trasporto, laddove le due condizioni dovessero convivere nella medesima area, è corretto considerare che solo le merci presenti in relazione a questa seconda tipologia di attività dovrebbero essere valutate ai fini dell’applicazione del citato decreto e non anche le prime?

Presentazione/argomentazione della problematica:

  1. Secondo l’art. 2, e in applicazione delle definizioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 105/2015, risultano essere fuori dal campo di applicazione di tale decreto le attività di trasporto di sostanze pericolose (ricadenti nella normativa ADR/RID), come pure gli stabilimenti utilizzati per le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto, vale a dire nei quali si realizza la presenza temporanea di sostanze pericolose, non finalizzata al trattamento o allo stoccaggio, dovuta a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o dovuta al passaggio da un mezzo, o modalità, di trasporto ad un altro. Pertanto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Ai sensi degli art. 2 della direttiva 2012/18/UE e del D.Lgs. 105/2015, risultano essere escluse dal campo di applicazione del decreto le attività di deposito temporaneo intermedio connesse al trasporto effettuate al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto medesimo. La questione della compresenza nello stesso sito di attività di deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto e di attività soggette alla direttiva “Seveso” è stata considerata nella Risposta n. 35 del Seveso Expert Group presso la Commissione europea, di seguito riportata:

Par. 2.2, Rif. 035 : Quesito: Nell’articolo 2, comma 2, lettera c, cosa significa “al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva”?
Esempio: Il gestore di uno stabilimento dove sono immagazzinate 20 tonnellate di sostanze tossiche che dichiara che 15 tonnellate sono in deposito connesso alle fasi di trasporto (spesso definito “deposito temporaneo”), può escludere questa quantità in “deposito temporaneo” nel calcolo effettuato per verificare il superamento delle soglie?
Risposta: Il deposito va considerato come uno stabilimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1. Il suo utilizzo è quello di immagazzinare sostanze pericolose. Le 20 tonnellate di sostanze molto tossiche sono presenti in modo continuo. L’esclusione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c, riguarda il deposito temporaneo necessario durante il trasporto al di fuori dagli stabilimenti, non presso un deposito progettato e utilizzato in maniera specifica per immagazzinare in modo continuativo sostanze pericolose.
Alla luce dell’interpretazione formulata in sede europea e della definizione di “stabilimento” di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D.lgs. 105/2015 si ritiene che, laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto.

Risposta:

  1. L’art. 2 del D.Lgs. 105/2015,al comma 2, lettera c, in merito all’ambito di applicazione, stabilisce che il Decreto non si applica “… al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto”. Pertanto, alla luce della definizione di “deposito temporaneo intermedio” di cui all’art. 3 del suddetto decreto le aziende di trasporto che realizzano una attività di magazzinaggio intesa come sosta tecnica, per tempi più o meno brevi, per le quali le merci pericolose eventualmente presenti (siano esse in magazzino o su veicolo), sono in attesa di essere ricaricate su un nuovo mezzo di trasporto, si possono ritenere non sottoposte alla normativa in oggetto, salvo quanto specificato al punto b).
  2. Laddove le due condizioni, deposito temporaneo intermedio ai fini del trasporto (sosta tecnica) e deposito diverso rispetto a quest’ultimo, dovessero convivere nella medesima area e tutta l’area risulti sottoposta al controllo di un gestore, ovvero le due condizioni coesistano all’interno di uno stabilimento eventualmente insieme ad altri impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse, tutte le merci pericolose presenti nel deposito (stabilimento) vanno considerate ai fini della verifica di assoggettabilità ai sensi del predetto decreto..

SINDAR S.r.l. – corso Ettore Archinti 35, 26900 Lodi LO – tel 0371549200, fax 0371549201, sindar@sindar.it – P.IVA e C.F. 12608410150 – Note legaliCookie Policy

Ultimi Articoli