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Art. 2 D.Lg. 105/15 Ambito di applicazione [Art. 2 Dir. 2012/18/UE]

Domande generali sull’ambito di applicazione

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Esclusioni

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 3 D.Lg. 105/15 Definizioni [Art. 3 Dir. 2012/18/UE]

Definizioni

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Sostanze pericolose

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 13 D.Lg. 105/15 Notifica [Art. 7 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Primo invio della notifica

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Problematiche di carattere generale relative alla trasmissione online di notifica ed Allegato 5

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica ed alla sua trasmissione online a Ispra

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 17 D.Lg. 105/15 Valutazione del Rapporto di Sicurezza [Art. 10 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 19 D.Lg. 105/15 Effetto Domino [Art. 9 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 20 e Allegato 4 D.Lg. 105/15 Piani di Emergenza [Art. 12 e Allegato IV Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 22 D.Lg. 105/15 Controllo dell’urbanizzazione [Art. 13 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 19 Dir. 2012/18/UE – Divieto di esercitare l’attività
Non trova corrispondenza diretta. Corrisponde all’art. 28 comma 8 D.lgs. 105/15

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Art. 27 D.Lg. 105/15 Ispezioni [Art. 20 Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Allegato 1 D.Lgs. 105/15 Sostanze Pericolose [Allegato I Dir. 2012/18/UE]

Argomenti trasversali

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Allegato 1 parte 2 D.Lgs. 105/15 Sostanze pericolose specificate - Allegato I parte 2 Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Prodotti petroliferi & combustibili alternativi

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Argomenti connessi alle note dell’Allegato 1 D.Lgs. 105/15 - Allegato I Dir. 2012/18/UE

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Allegato 2 D.Lgs. 105/15 Rapporto di Sicurezza [Allegato II Dir. 2012/18/UE]

Generalità

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

Modalità di presentazione del RdS

Presentazione/argomentazione della problematica:

All’art.13, comma 3 viene disposto che “Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”.
L’applicazione della deroga all’obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.
Si rileva che:
– per quanto riguarda i destinatari della notifica, l’art. 13, comma 1 ha modificato l’elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l’ISPRA;
– per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.
In base a quest’ultimo punto, in particolare, il gestore deve adeguare le informazioni già fornite sulle sostanze pericolose a quanto previsto dall’allegato 1, che recepisce le significative modifiche alle precedenti norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, introdotte dal Regolamento europeo 1272/2008 CLP. Devono poi essere trasmesse dal gestore le nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all’allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l’informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.
Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, la deroga prevista dall’art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.

Risposta: Considerati i nuovi contenuti previsti dall’articolo 13 e dall’allegato 5 per le notifiche e per le sezioni informative, anche alla luce delle modifiche nella classificazione delle sostanze pericolose introdotte dal Regolamento 1272/2008 CLP, si ritiene che la deroga non avrà effetti pratici e che, pertanto, tutti i gestori trasmetteranno le notifiche con il nuovo formato.

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