E’ stata pubblicata la Circolare Ministero Interno n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Prot. Uscita N.0029415 del 02/05/2020 contenente “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che avranno efficacia dal 4 al 17 maggio.
La circolare, che fa riferimento al DPCM 26 aprile 2020, per quanto riguarda le attività produttive industriali e commerciali specifica tra l’altro che:
- ai sensi del comma 6 dell’art. 2 viene eliminata ogni forma di comunicazione o autorizzazione preventiva per le aziende autorizzate alla riapertura. Il sistema di verifica della sussistenza delle condizioni è sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di salute sui luoghi di lavoro. Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, lo stesso articolo prevede che la violazione dei protocolli comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato. Per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, si configura come già in precedenza la possibilità all’atto dell’accertamento di disporre la chiusura provvisoria dell’attività. La verifica, invece, dell’eventuale sussistenza degli estremi di illecito penale farà riferimento al quadro legislativo delineato dal D.Lgs. 81/08.
- la comunicazione preventiva al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3, al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi per lo svolgimento di specifiche attività quali la vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
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