Sono state approvate le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i
L’intesa ribadisce che la valutazione dei rischi deve essere attuata in due fasi distinte:
- La prima fase necessaria è di tipo oggettivo, basata sull’analisi di indicatori potenzialmente stressogeno: eventuali sentinelle, contenuto del lavoro, contesto del lavoro;
- A seguito della prima fase, nel caso in cui si ravvedano indicatori stressogeni, sarà attuata una fase d approfondimento, secondo il programma temporale stabilito nella valutazione preliminare.
La valutazione preliminare potrà essere condotta dai soggetti aziendali della prevenzione, con la consultazione di lavoratori ed RLS.
La data del 31 dicembre 2010 deve essere intesa come data di inizio di attivazione della valutazione. La programmazione temporale delle attività deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza terranno conto della decorrenza della programmazione temporale riportata nel DVR.