L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che incorpora in un unico titolo fino a sette diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore:
- l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- la comunicazione per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- l’autorizzazione generale alle emissioni;
- la documentazione previsionale di impatto acustico;
- l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
- la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti.
E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A.
L’Autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale.
Possono richiedere l’A.U.A. le piccole e medie imprese (PMI) con meno di 250 lavoratori e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e i gestori di impianti non soggetti alla disciplina dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ma comunque sottoposti alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.
Non devono richiedere l’A.U.A. i progetti soggetti:
- ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),
- a Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), se tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale,
- ai procedimenti già caratterizzati da “unicità” e accorpamento di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio di un impianto quali ad esempio i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sottoporti all’autorizzazione unica,
- alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di assoggettare alla VIA i relativi progetti.
La domanda di A.U.A. deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei sette titoli abilitativi da essa sostituiti. È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’A.U.A. in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al SUAP.
E’ previsto che la richiesta e il rilascio dell’A.U.A. transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive) nella sua attuale configurazione telematica. Il SUAP riceve la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese, la protocolla e trasmette tutto all’Autorità competente (Provincia), nonché agli Enti che restano competenti in materia ambientale. Trascorsi 30 giorni, senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l’obbligo se previsto dalla legge. Se l’A.U.A. sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’A.U.A. entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.
Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello che il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’A.U.A. prima dell’entrata in vigore della disciplina.
L’A.U.A. ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’A.U.A. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Paolo Zaneboni
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