Riaffermati dalla Cassazione tre principi in materia di sicurezza sul lavoro, sulla delega da parte del datore di lavoro, sulla responsabilità del capo cantiere e sull’autonoma posizione di garanzia dei vari soggetti obbligati (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 9699 del 27 febbraio 2014 –  Ric. B. – Caduta da un ponte e responsabilità di datore di lavoro e capo cantiere)

Tre i principi ormai consolidati in giurisprudenza che sono stati concentrati in questa breve sentenza della Corte di Cassazione. In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione e sorveglianza posti a carico del datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo  atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento anche finanziario. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ancora il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione per cui lo stesso risponde delle lesioni occorse ai dipendenti e, per ultimo, qualora vi siano, come è accaduto nel caso in esame, più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Avv. Massimiliano Falconi, Roma

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