Il servizio nazionale di protezione civile, regolato dalla L225/92 così come modificata dal D.Lgs. 112/98 e dalla L. 152/2005, trasferisce ai Comuni il dovere di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile, concetto ribadito dalla normativa vigente in materia di rischi di incidenti rilevanti.
Infatti, l’art. 22 del D.Lgs. 334/99 stabilisce che il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porti tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, informazioni che includeranno almeno quelle riportate nella Scheda Informativa di cui all’Allegato V (mod, dall’art. 21 del D.Lgs. 238/03).
Deve essere sottolineato come alcune norme più generali, relative all’attività degli Enti locali (D.M. 28/05/93, art. 1 e D.Lgs. 267/2000) introducono il concetto fondamentale che il servizio protezione civile comunale rientra nel novero dei servizi essenziali erogati al cittadino.
Alla luce di ciò, il Piano di Emergenza Comunale e Sovracomunale rappresentano lo strumento principale a disposizione del Sindaco per fornire questo servizio.
La Regione Lombardia, con D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007, è giunta alla sua terza edizione della Direttiva per la pianificazione delle emergenze di protezione civile negli Enti Locali.