Presentazione/argomentazione della problematica: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma (on-shore) sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, così come indicato all’articolo 2, comma 2, lettera e), fatte salve le deroghe specificate al comma 3 del medesimo articolo:
“e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;…
- In deroga a quanto previsto dalle lettere e) …. del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente decreto. ….‘.
Ciò è confermato da due disposizioni di settore, emanate nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in vigenza dell’abrogato DLgs. 334/99 ed, in particolare, a quanto veniva disposto dall’art.4, comma 1, lettera e: “lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I;‘.
La prima disposizione è costituita dal decreto 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164“, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 103 del 06/05/2015. In particolare, l’articolo 11, comma 5, riporta la seguente dicitura: “L’esplorazione, l’estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 334/99 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni in terraferma di trattamento chimico o termico e deposito ad esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I dello stesso decreto”.
La seconda disposizione è costituita dal decreto direttoriale del 15 luglio 2015 recante: “Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto“, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.204 del 03/09/2015. In particolare, il combinato disposto relativo all’articolo 32, comma 3 e all’articolo 3, recita che: “Gli impianti di cui all’art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive”. Mentre, l’art. 3 dispone che: “Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99”.
Risposta: Le attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dal campo di applicazione del DLgs. 105/2015, salvo il caso delle operazioni in terraferma, anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l’utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell’allegato 1 del DLgs. 105/2015.
Esempi:
Nell’ambito delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi si intendono come operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose, ad esempio, le attività degli impianti per il trattamento degli idrati, quali unità di stoccaggio e di travaso del metanolo, l’utilizzo del gasolio per alimentare i gruppi elettrogeni di emergenza nel deposito, ecc.