Risposta: L’obbligo di compilazione del modulo unificato di cui all’allegato 5, nella sua interezza, sussiste anche per gli stabilimenti di soglia inferiore, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera b), e per gli stabilimenti preesistenti, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), ivi comprese, dunque, le sezioni “L – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento” ed “M – Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento”.
Le analisi di sicurezza e la valutazione delle aree di danno, necessarie per la definizione delle informazioni da riportare nelle sezioni suddette, sono effettuate dal gestore nell’ambito dell’attuazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del D. Lgs 105/2015, del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo le indicazioni fornite agli allegati 3 (cfr. punto b.ii) e B (punto 3.3); per gli stabilimenti di soglia inferiore il punto 4 dell’allegato B fornisce indicazioni, sia pure di carattere generale, per quanto concerne la conformità allo stato dell’arte in materia ed al grado di dettaglio con cui sviluppare i contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza (ivi comprese dunque le analisi di sicurezza). In particolare, tale grado di dettaglio deve essere corrispondente all’effettiva pericolosità dello stabilimento come indicato, tra l’altro, dall’assoggettabilità o meno, all’articolo 15 del D. Lgs 105/2015.
Allo stato attuale non esistono ulteriori criteri e linee guida di livello nazionale per l’effettuazione delle analisi di sicurezza per gli stabilimenti di fascia inferiore. Si rammenta, ad ogni modo, che utili riferimenti allo stato dell’arte, seppure indirizzati agli stabilimenti di soglia superiore, sono riportati nei pertinenti punti dell’allegato C – parte 3. Si evidenzia, peraltro, come i controlli sugli stabilimenti di soglia inferiore siano stati sempre di competenza delle regioni; si invita, pertanto, a verificare presso la regione territorialmente competente l’esistenza di guide tecniche o linee guida, generali o specifiche per le più diffuse tipologie di attività.