NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Esempio: Un’azienda detiene quantitativi sia di ossido di etilene e ossido di propilene che sono appena sotto le quantità limite indicate nella Parte 2 dell’allegato I per ciascuna sostanza (per esempio 4 tonnellate di ciascuno). È vero che la regola della sommatoria non si applica perché tali sostanze non sono menzionate nella Parte 2?
Risposta: No. Il fatto che una sostanza sia elencata nella parte 2 non preclude la sua “classificazione” ai sensi della parte 1 per l’applicazione della regola della sommatoria. L’ossido di etilene è nella parte 2 e, leggendo la nota 4 (a) dell’allegato I, l’ossido di propilene è una “sostanza avente la stessa classificazione nella parte 2”. Pertanto, la regola vale utilizzando le quantità indicate nella parte 2 per entrambe le sostanze quando si effettua l’addizione. (Fonte MinAmb)
Question: Does the summation rule apply when an establishment has several Part 2 substances?
Example: A company holds quantities of both ethylene oxide and propylene oxide which are just below the qualifying quantities given in Part 2 for each substance (e.g. 4 tonnes of each). Is it correct that the summation rule does not apply because it does not mention Part 2 substances?
Answer: No. The fact that a substance is listed in Part 2 does not preclude its “classification” under Part 1 for the application of the summation rule. Ethylene oxide is in Part 2 and, reading Note 4 (a) to Annex I, propylene oxide is a “substance having the same classification from Part 2”. Therefore, the rule applies using the quantities set out in Part 2 for both substances when making the addition.