NdR: l’Allegato I Dir. 2012/18/UE è stato recepito con l’Allegato 1 D.Lgs. 105/15
Risposta: No, la regola del 2% vale solo per stabilire l’estensione della direttiva Seveso III. Una volta che uno stabilimento rientra nel campo di applicazione, il rapporto sulla sicurezza dovrebbe coprire tutte le sostanze pericolose coinvolte nel processo o immagazzinate in un sito.
Tuttavia può accadere che per piccole quantità di sostanze isolate che da sole non possono provocare incidenti rilevanti né agire come iniziatore di uno scenario di incidente rilevante altrove nel sito, una dettagliata analisi dei rischi con scenari di incidenti rilevcanti non sia necessaria. In questo caso il rapporto di sicurezza dovrebbe menzionare le sostanze e motivare perché esse non presentano un pericolo di incidente rilevante. (Fonte MinAmb)
Question: Does the “2% rule” (Note 4 to Annex I) mean that a Safety Report does not have to deal with such small isolated quantities of hazardous substances?
Answer: No, the “2% rule” only applies to establishing the scope of the Seveo-III-Directive. Once an establishment comes within the scope, the Safety Report should cover all hazardous substances involved in the process or stored as such on site. However, it may be that for small isolated quantities which can neither cause a major accident themselves nor act as an initiator in a major-accident scenario elsewhere on site, a detailed risk analysis with major-accident scenarios is not required; still the safety report should mention the substances and explain why they do not present a major-accident hazard.