Convertito in legge con modificazioni il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto “Decreto Rilancio”

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 17 luglio 2020 n.77, di conversione del Decreto Legge 34/20 (cd. Decreto Rilancio), che introduce ulteriori novità in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (19 luglio 2020).

Di seguito elenchiamo gli elementi salienti.

 

Misure in materia di lavoro e previdenza

  • Trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e Fondo di integrazione salariale (artt. 68; 70; 70 bis; 71).
    Il datore di lavoro che ha sospeso o ridotto le attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 può presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
    I medesimi periodi spettano alle imprese beneficiarie della Cassa integrazione guadagni in deroga; i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle settimane riconosciute dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro.
  • Modifiche in materia di congedi speciali (art. 72).
    Viene prorogata al 31 agosto la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, di fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.
    Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92.
    Dal congedo vanno scomputati i giorni già eventualmente fruiti in base a quanto precedentemente previsto dal Decreto Cura Italia. Viene altresì specificato che il congedo, da utilizzare in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria.
    È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020, ad esaurimento dei precedenti; resta ferma la durata massima di diciotto settimane.
  • Modifiche in tema di licenziamenti (art. 80).
    Viene confermato il divieto di licenziamenti sino al 17 agosto e viene altresì specificato che fino alla medesima data, in caso di trasferimento d’azienda, la procedura di confronto sindacale si debba protrarre fino a 45 giorni (invece dei canonici 10) nel caso non si sia raggiunto un accordo.
  • Contratti a termine e Somministrazione art. 93, comma 1 bis.
    Tra le innovazioni introdotte si evidenzia la proroga della durata dei contratti a termine (anche in somministrazione) per un periodo equivalente all’eventuale periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid.
  • Lavoro agile (art. 90)
    Limitatamente al periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
    Gli obblighi di informativa relativi a salute e la sicurezza dei lavoratori sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL).
    Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:
    – non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
    – non vi sia genitore non lavoratore.
    E’ previsto il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, fino al termine dello stato di emergenza e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente Decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
    La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
    Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Contratti a termine (art. 93)
    Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza di causali (di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
    E’ altresì previsto che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure a favore dei lavoratori.

  • Dispositivi di protezione individuali (modifiche art. 66 e introduzione art. 66 bis).
    La principale modifica riguarda l’introduzione dell’art. 66 bis che prevede l’emanazione entro dieci giorni dall’entrata in vigore della Legge di criteri per la validazione dei DPI e delle mascherine di protezione nello specifico, da parte di Comitati Tecnici all’uopo individuati. Stabilisce anche una competenza regionale per le procedure per la validazione), ferme restando le validazioni in deroga e relative procedure già adottate da ISS e l’INAIL.
  • Art. 74. Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.
    Fino al 31 luglio è confermata l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.)
  • Art. 83 sorveglianza sanitaria.
    L’articolo conferma la necessità di proseguire fino al termine del periodo emergenziale con la sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori maggiormente esposti. Nel caso in cui un’azienda non abbia l’obbligo di nomina del medico competente, le visite dei lavoratori potranno essere richieste ai servizi territoriali dell’INAIL. L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali.

  • Art. 95. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.
    INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali volti all’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o distanziamento dei lavoratori, compresi costi di installazione, dispositivi elettronici e sensori per il distanziamento, apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto ad utenti e ditte esterne, dispositivi per la sanificazione, DPI e altri strumenti di protezione individuali.
    L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
  • Introduzione Art. 6 -bis.
    Per garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 che è stato revocato.

Misure in materia di ambiente

  • Modifica Art. 228 in materia di valutazione di impatto ambientale
    Per favorire l’immediato insediamento della Commissione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 152/06, sono apportate misure di carattere procedurale relativamente alla costituzione e composizione della Commissione.
  • Introduzione Art. 228 bis
    Rilevante è l’introduzione dell’art. 228 bis, che abroga l’articolo 113 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che disponeva proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale. Attinenti nello specifico il quantitativo e il limite massimo temporale per l’utilizzo del deposito temporaneo di rifiuti.

Misure fiscali

  • Art. 125 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
    Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
    a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti
    utilizzati nell’ambito di tali attività;
    b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi,
    tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b) , quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
    Soggetti beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture
    ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice
    identificativo di cui all’articolo 13-quater , comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza COVID-19

  • Art. 264. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19
    Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  • Sino al 31 dicembre 2020:
    a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi;
    c) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui all’art. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti;
    d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
    (DOVE: Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
    e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17 -bis, comma 2, ovvero di cui all’art. 14 -bis , commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso; (DOVE: Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici; Art. 14-bis. (Conferenza semplificata); Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)
    f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
    Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445… È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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