Pubblicato il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 118, relativo a pile, accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il nuovo provvedimento in vigore dal 27 settembre 2020, è attuativo di una delle 4 direttive relative al c.d. “pacchetto” sull’economia circolare.
In Gazzetta Ufficiale (GU serie generale 227 del 12/09/2020) è stato pubblicato il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 118, Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il decreto all’Art. 1 contiene le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Titolo I ed in particolare:
Il decreto prevede che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo del 14.03.2014 n.49
- Il primo periodo di comunicazione inizia il I° gennaio 2021 e include i dati relativi all’anno 2020;
- Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 8 per i singoli produttori di Aee, i sistemi di nuova costituzione possono avviare l’attività inclusa l’iscrizione al “Registro nazionale (art.29). I Ministeri competenti nei successivi 180 giorni possono verificarne conformità e coerenza delle attività inviate ed in caso di difformità formulano osservazioni nei successivi 60 giorni. Il mancato adeguamento dei termini comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell’attività;
- Per la gestione dei Raee derivanti da aree di fotovoltaico installate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto i soggetti responsabili di tali impianti possono prestare garanzia finanziaria, prevista dal Gestore servizi energetici (Gse) nel disciplinare tecnico. Il Gse è autorizzato a richiedere idonea documentazione e può provvedere ad eventuali variazioni se necessarie all’adeguamento delle disposizioni per le aree Aee di fotovoltaico incentivate;
- Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, il trust dovrà avere le medesime tipologie richieste dal Gse nel disciplinare tecnico;
- Per le aree di fotovoltaico incentivate il Gse verifica che siano installate Aee di produttori aderenti a sistemi di gestione.
Articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo del 20.11.2008 n.188
- Comma 1 abrogato;
- Comma 2 – la trasmissione dei dati deve avvenire a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare alla Commissione europea deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento a cui si riferiscono i dati raccolti;
- Comma 3 – il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento a cui si riferiscono i dati raccolti.