I nuovi criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro e il Minicodice

Come noto, i Decreti Ministeriali del settembre 2021 hanno abrogato il DM 10 marzo 1998, introducendo nuovi criteri per quanto concerne la:

  • manutenzione deli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • formazione degli addetti del servizio antincendio;
  • progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, a seguito del livello di rischio incendio valutato.

Particolarmente rilevanti sono le modifiche apportate dal DM 3 settembre 2021 sulla valutazione del rischio di incendio, che stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Gli elementi obbligatori della valutazione

La valutazione deve comprendere almeno i seguenti elementi:

  • individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc., dotazioni di sicurezza antincendio);
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Il Minicodice per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti secondo i criteri stabiliti dall’Allegato I del DM 3 settembre 2021, si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel medesimo allegato (cosiddetto Minicodice).

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto (classificabili a rischio non basso), si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).

Quando è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio

Vale quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero è necessario aggiornare la propria valutazione e le misure conseguenti alle disposizioni del DM 3 settembre 2021, in caso di modifiche tecniche ed organizzative sostanziali, che abbiano determinato una modifica sul livello di rischio di incendio della struttura/impianto oggetto di valutazione.

È quindi opportuno analizzare preliminarmente gli asset aziendali, in modo da verificare la congruenza del livello di rischio di incendio precedentemente valutato con i criteri stabiliti dall’Allegato I del DM 3 settembre 2021), al fine di:

  • mantenere il livello di sicurezza antincendio in essere;
  • identificare, se del caso, ulteriori misure migliorative.

Può essere utile effettuare una Gap Analysis, propedeutica a questa attività, che prenda in considerazione a 360° gli adempimenti prescritti dai cosiddetti “Decreto Controllo”, “Decreto GSA” e Decreto “Minicodice” di settembre 2021.

 

Se vuoi saperne di più sui servizi offerti, contattaci.
Ultimi Articoli