Il nuovo registro elettronico nazionale dei rifiuti (RENTRI)

In Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

  1. I modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  2. Le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  3. Il funzionamento del RENTRI;
  4. Le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;
  5. Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  6. Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  7. Le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  8. Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Decorrenza dell’obbligo per categoria

Il Decreto entra in vigore il 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • A decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • A decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • A decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
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