La protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione alla luce del D.Lgs. n. 135/2024

Nella GU n. 226 del 04.09.2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che costituisce la quarta modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, in vigore dall’11 ottobre, apporta importanti modifiche al D.Lgs 81/2008, stabilendo nuove disposizioni di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni e tossici per la riproduzione durante il lavoro.

Modifiche al Capo II  e I del titolo IX del D.Lgs. 81/08

Il campo di applicazione del Capo II del Titolo IX viene ampliato alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B, come definite all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e ripreso nelle definizioni dell’art. 234 lett. b-bis, differenziando tra quelle “con “soglia” e quelle “prive di soglia”, cioè sostanze per le quali esiste o meno un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori.

Il Decreto prevede che, per le sostanze tossiche per la riproduzione per cui non è stata definita una soglia (allegato XLIII), si applichi il nuovo comma 3-bis dell’articolo 235 “sostituzione e riduzione”, che prevede, se tecnicamente impossibile l’utilizzo di un sistema chiuso, comunque la necessità di ridurre al minimo il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori.

I valori limite di esposizione professionale dei reprotossici sono stati spostati dall’allegato XXXVIII, che fa riferimento al Capo I del Titolo IX, all’allegato XLIII, relativo al Capo II, in quanto appunto equiparati ai cancerogeni e mutageni.

Dopo l’allegato XLIII è stato introdotto l’allegato XLIII bis che contiene i valori limite biologici obbligatori e le procedure di sorveglianza sanitaria (al posto dell’Allegato XXXIX, che viene abrogato).

La modifica interviene in grande misura sia sugli articoli del Capo I, sia su quelli del Capo II del Titolo IX e introduce nuovi obblighi specifici in materia di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria (il Modello 3B è integrato con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione) e iscrizione nel registro degli esposti.

Nello specifico, il decreto modifica i seguenti articoli del D.Lgs 81/2008:

  • Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
  • Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Articolo 222 – Definizioni
  • Art. 233 – Campo di applicazione
  • Art. 234 – Definizioni
  • Art. 235 – Sostituzione e riduzione
  • Art. 236 – Valutazione del rischio
  • Art. 237 – Misure tecniche, organizzative, procedurali
  • Art. 239 – Informazione e formazione
  • Art. 240 – Esposizione non prevedibile
  • Art. 241 – Operazioni lavorative particolari
  • Art. 242 – Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
  • Art. 243 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
  • Art. 244 – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità
  • Art. 245 – Adeguamenti normativi

Il Decreto modifica, infine, l’Allegato XLIII per il benzene, riducendo il valore limite di esposizione professionale, e introduce i nuovi valori per i composti del nichel e per l’acrilonitrile, in congruenza con quanto contenuto nella Direttiva 2022/431.

La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è quindi sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».

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