La formazione in materia di sicurezza del lavoro nel nuovo Accordo Stato-Regioni e Provincie autonome (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025).
INTRODUZIONE
Il nuovo Accordo Stato-Regioni e Provincie autonome sulla Formazione in materia di sicurezza del lavoro, sancito il 17 aprile, è volto:
- alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formative, compresi chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
- I soggetti “istituzionali” (es. Ministeri, università. INAIL, INL, VVF, Ordini e collegi…)
- I soggetti “accreditati” dalla Regione (applicabile anche nel caso delle imprese che svolgano la formazione nei confronti dei propri lavoratori)
- Altri soggetti (es. Fondi interprofessionali, organismi paritetici, Associazioni sindacali dei DDL o lavoratori…)
REQUISITI DEI DOCENTI
Oltre ai requisiti degli enti erogatori, sono richiamati i requisiti dei docenti, già definiti dal DM 6 marzo 2013, che possono essere integrati per specifici percorsi formativi secondo quanto contenuto nell’accordo.
TIPOLOGIE DI CORSI
- Lavoratori
- Preposti
- Dirigenti
- Datore di lavoro
- Datore di Lavoro che svolge la funzione di RSPP
- ASPP e RSPP
- Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
- Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati (definizione contenuti e durata, prima non normate)
- Attrezzature di lavoro (comprese nuove attrezzature, precedentemente non incluse)
ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI
Il soggetto formatore per ciascun corso dovrà:
- predisporre il progetto formativo
- ammettere un massimo di 30 partecipanti per le parti teoriche (tale limite non si applica in caso di e-learning, ove questa modalità sia autorizzata dall’accordo)
- attenersi al rapporto docente/partecipanti non superiore di 1/6 nelle parti pratiche
- tenere il registro dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico
- verificare la presenza ai corsi per almeno il 90% della durata totale
- predisporre il verbale della verifica finale
- predisporre l’attestato di formazione
Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
- presenza fisica
- video conferenza sincrona, che deve rispettare specifici criteri. Si ricorda che, in coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019, anche ai fini del presente accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i modui di addestramento che devono essere svolti necessariamente in presenza
- e-learning
- modalità mista (alternanza di momenti di formazione a distanza, sincrona o asincrona, con sessioni in presenza).
I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV dell’accordo.
Sono individuate diverse figure: il responsabile del progetto formativo (docente qualificato con almeno tre anni di esperienza in materia) , il docente (formatore qualificato), il tutor (soggetto esperto delle dinamiche d’aula, referente dei discenti per indicazioni operative etc.).
I criteri utilizzati per la verifica finale sono i seguenti:
Modulo/Corso di formazione | Modalità di verifica finale |
---|---|
Lavoratori | Colloquio o test |
Preposti | Colloquio o test |
Dirigenti | Colloquio o test |
Datore di lavoro | Colloquio o test |
Datore di lavoro/RSPP | Colloquio o test |
Modulo A (RSPP/ASPP) | Test eventualmente integrato da colloquio |
Modulo B (RSPP/ASPP) | Test e Simulazione |
Modulo C per RSPP | Colloquio |
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza | Test |
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza | Simulazione |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Test e Prove pratiche |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Prove pratiche |
Modulo/Corso di formazione | Modalità di verifica finale |
---|---|
Lavoratori | Colloquio o test |
Preposti | Colloquio o test |
Dirigenti | Colloquio o test |
Datore di lavoro | Colloquio o test |
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Prova pratica e colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Prova pratica e colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento |
ABROGAZIONI
Sono abrogati i seguenti accordi:
→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2,del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
→ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
→ accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
→ accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18-8-2012)
→ accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).
NORME TRANSITORIE E RICONOSCIMENTO FORMAZIONE ACQUISITA
In fase di prima applicazione e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati nonché dall’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
I corsi di formazione riguardanti gli spazi confinati e le nuove attrezzature già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi, sono riconosciuti. L’aggiornamento parte dalla date di fine corso riportata sull’attestato.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
DIRIGENTI
Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
PREPOSTI
Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere
ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
RICONOSCIMENTO CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo. I corsi per le nuove attrezzature devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del D.lgs . 15 giugno 2015, n. 81.