Gli speditori devono nominare il consulente ADR
Entro il 31 dicembre 2022 tutti gli “speditori” dovranno nominare un proprio Consulente Sicurezza Trasporti (DGSA).
L’ADR edizione 2019 ha introdotto questo obbligo, prevedendo una deroga fino al 31 dicembre 2022 con la misura transitoria presente in 1.6.1.44,
Chi sono gli speditori
L’ADR definisce come speditori “tutte le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.”
Perciò, entro il 31/12/2022, dovranno nominare il consulente ADR anche le imprese che erano esentate da tale obbligo come caricatori o imballatori, come riempitori o scaricatori indipendentemente dalle quantità di merci pericolose spedite o dalla loro classificazione (es. rifiuti di categoria di trasporto 3).
In definitiva, oltre agli speditori di merci ADR in regime pieno, dovranno nominare il consulente ADR anche le aziende che spediscono:
– Merci in regime di quantità limitata (capitolo 3.4 ADR)
– Merci in regime di esenzione secondo 1.1.3.6
– Rifiuti pericolosi in regime ADR indipendentemente dal numero di viaggi/anno, quantitativi annui e categoria di trasporto degli stessi
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