In vigore la relazione di riferimento per i gestori di installazioni soggette ad AIA.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Ambiente, che informa dell’adozione del D.M. 272/14, pubblicato sul sito del Ministero.

Il Ministero considera le disposizioni vigenti da tale data, con decorrenza dei termini definiti nel Decreto stesso.

Che cos’è la relazione di riferimento.

L’elaborazione di una relazione di riferimento, quale strumento chiave della gestione della chiusura di un sito, viene introdotta e prevista in casi specifici.

La relazione di riferimento deve fornire “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività…”

Sono tenuti a redigerla:

  1. i gestori di installazioni soggette ad AIA statale: “impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale…”
  2. i gestori di installazioni soggette ad AIA regionale o provinciale: (Allegato VIII, parte seconda D.Lgs. n. 152/2006), quando al termine della procedura prevista dall’Allegato I del nuovo decreto si verifichi una effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee a causa dell’uso, della produzione o del rilascio di una o più sostanze pericolose, tali da poter essere considerate “pertinenti”.

Come verificare l’obbligo.

L’Allegato 1 del D.M. illustra la “Procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”, articolata nelle seguenti fasi:

  1. verificare se l’installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008), nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione;
  2. per ciascuna di tali sostanze determinare la massima quantità utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata come prodotto intermedio di degradazione) dall’installazione alla sua massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità e si confronta il valore ottenuto per ciascuna classe di pericolosità con il valore di soglia riportato nella tabella seguente.

    Classe Descrizione Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008) Soglia kg/ anno o dm³/anno
    1 Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) H350, H350(i), H351, H340, H341 ≥10
    2 Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l’ambiente H300, H304,H310, H330, H360(d), H360(f), H361 (de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57 ≥100
    3 Sostanze tossiche per l’uomo H301,H311, H331, H370, H371, H372 ≥1000
    4 Sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente H302, H312, H332, H412, H413, R58 ≥10000

    Se i quantitativi indicati sono superati, è necessario procedere con la fase n. 3.

  3. per ciascuna sostanza che ha determinato il superamento delle soglie della tabella di cui al punto 2, deve essere effettuata una valutazione sulla possibilità che la sostanza determini una contaminazione delle matrici ambientali del sito. Al fine di tale valutazione devono essere tenute in considerazione:
    • le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose prese in considerazione;
    • le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito;
    • le eventuali misure di contenimento e prevenzione della contaminazione adottate nell’installazione.

Se al termine della valutazione emerge un’effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell’installazione, tali sostanze pericolose sono considerate pertinenti e il gestore è tenuto ad elaborare per esse la Relazione di Riferimento.

Le tempistiche previste.

  1. Le installazioni già in possesso di AIA statale devono presentare la relazione di riferimento entro 12 mesi dalla entrata in vigore del D.M., ossia entro il 7 gennaio 2016 (art. 4 comma 1 del D.M. 272/2014). Sono escluse le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;
  2. le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale devono verificare la necessità di presentare la relazione di riferimento secondo la procedura indicata all’Allegato 1 entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto (7 aprile 2015);
  3. gli impianti soggetti a rilascio dell’AIA da parte di Regione o Provincia devono attendere successivi documenti che saranno emanati a valle dei tavoli tecnici in corso;
  4. le installazioni non ancora in possesso di AIA al momento dell’entrata in vigore del decreto sono tenute a corredare la domanda di autorizzazione di relazione di riferimento o di esito negativo della verifica di sussistenza;
  5. analogamente, in caso di modifiche sostanziali ai fini AIA, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di relazione di riferimento, esito negativo o aggiornamento di una precedente relazione di riferimento.

Come si vede, l’art. 4 del DM 272/14:

  • disciplina i tempi di completamento delle disposizioni per le sole installazioni in possesso di AIA statale (12 mesi)
  • stabilisce che i gestori degli impianti tenuti alla verifica di assoggettabilità per AIA statale comunichino all’autorità competente gli esiti della procedura entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Per  quanto riguarda gli esiti della “verifica di assoggettabilità” ed, eventualmente, i tempi della successiva elaborazione e presentazione della relazione di riferimento da parte degli impianti in possesso di AIA regionali e provinciali, sarà necessario attendere le informazioni fornite dalle Autorità competenti locali.

Si attende inoltre una nuova circolare ministeriale che approfondisca l’applicazione e l’interpretazione delle nuove disposizioni nazionali in materia di AIA.

Contenuti minimi e criteri di caratterizzazione.

L’Allegato 2 del D.M. 272/2014 definisce in 12 punti i contenuti minimi della Relazione di Riferimento.

Le analisi e valutazioni contenute nella Relazione di Riferimento debbono essere esclusivamente riferite alle sostanze risultate pertinenti.

Nell’Allegato 3 del D.M. 272/2014 sono riportati i criteri generali per la caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee, per la l’acquisizione di nuove informazioni sullo stato di qualità delle matrici ambientali, oltre a quelle già disponibili.

Linee guida CE sulle relazioni di riferimento.

A maggio del 2014 erano state pubblicate in merito le “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” (2014/C 136/01).

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Tale documento fornisce ulteriori informazioni ed indirizzi che non sono stati ripresi dal DM 272/2014 e che si auspica saranno contenuti e approfonditi negli strumenti operativi (circolari, guide tecniche) di cui si attende emanazione.

Un esempio su tutti: la possibilità di utilizzare informazioni raccolte nel quadro della Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Direttiva Seveso 3), che utilizza strumenti e modellizzazioni condivisi e validati a livello internazionale per la valutazione delle conseguenze incidentali legate al rilascio di sostanze tossiche, eco-tossiche ed infiammabili, che costituiscono una parte consistente della tipologia di sostanze da valutare quali pertinenti.


Laura Bussoli

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