Altri stabilimenti.
Per gli altri stabilimenti l’aggiornamento del Rapporto di Sicurezza dovrà essere completato entro due anni dalla data di applicazione del D.Lgs. 105/15.
Congruentemente a quanto indicato per gli stabilimenti preesistenti occorre trasmettere entro la scadenza del 1 giugno 2016 una comunicazione alla Prefettura in cui si precisa che sarà aggiornato il Rapporto di Sicurezza entro la data prevista (1 giugno 2017 o successiva) e che contestualmente si procederà con l’aggiornamento del PEI e la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 20 comma 4.