Scopo del Regolamento 2008/1272/CE.
Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche (CLP – Classification, Labelling and Packaging), pur basandosi sui principi e i requisiti delle Direttive 67/548/CE, relativa alle sostanze pericolose, e 1999/45/CE, sui preparati pericolosi, riprende il GHS, Global Harmonization System, che promuove un processo di classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.
Tale armonizzazione ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, la libera circolazione delle sostanze, delle miscele chimiche e degli articoli all’interno della U.E., rafforzando la competitività e l’innovazione.
A partire dal 1 giugno 2015, il sistema CLP diventa obbligatorio in ogni sua parte (sostanze e miscele), con conseguente abrogazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
A differenza del REACH, il Regolamento si applica a tutte le sostanze o miscele, compresi i principi attivi dei prodotti fitosanitari e biocidi.
Dal 1 dicembre 2010 le sostanze devono essere classificate ed etichettate conformemente ai nuovi criteri, mentre per le miscele l’applicazione parte dal 1 giugno 2015.
Sono previsti due anni di deroga per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 (fino al 1 dicembre 2012), e per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 (fino al 1 giugno 2017). I produttori/importatori hanno comunque la facoltà di anticipare volontariamente tale obbligo per le miscele.
Articolazione del CLP.
Il regolamento CLP si articola in sette titoli ed in sette allegati tecnici che riportano le norme tecniche di applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele.
L’allegato I della Direttiva 67/548/CEE è stato abrogato il 20 gennaio 2009 con l’entrata in vigore del regolamento CLP e sostituito dall’allegato VI del regolamento CLP, che contiene entrambi i sistemi di classificazione ed etichettatura, ovvero il sistema armonizzato CLP ed il sistema europeo DSP.
Inoltre l’allegato VII del regolamento CLP contiene la tabella di conversione da classificazione CE a classificazione CLP; la coesistenza delle tabelle è utile per affrontare il periodo transitorio dal 2010 al 2015.
Il 5 giugno 2014 (GUUE 6 Giugno 2014 L. 167) è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 605 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il Regolamento, che rappresenta il 6° ATP, aggiorna il Regolamento CLP nelle seguenti parti:
- Allegati III – Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell’etichetta
- Allegato IV – Elenco dei consigli di prudenza
- Allegato VI – Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.
Le disposizioni sulle classificazioni armonizzate si applicheranno a decorrere dal 1° Aprile 2015.
Le modifiche degli Allegati III e IV si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2014 per le sostanze e a decorrere dal 1° giugno 2015 per le miscele, con un periodo di deroga per consentire lo smaltimento delle scorte di sostanze e miscele già prodotte.