Definizione di REACH.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH –Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche,  è entrato in vigore il 1 giugno 2007, e si applica alle sostanze chimiche prodotte, commercializzate, importate, utilizzate all’interno della U.E. in quantitativo superiore ad 1 t/a.

Che cosa prevede il REACH.

Il Regolamento REACH prevede:

  • la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità superiori a 100 t/a;
  • la valutazione da parte degli Stati membri di alcune sostanze considerate prioritarie;
  • una “relazione sulla sicurezza chimica” per ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 t/a;
  • l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti”, come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli “interferenti endocrini”;
  • l’adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l’ambiente;
  • l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di sostanze chimiche;
  • l’accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze chimiche;
  • un’attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese;
  • l’effettuazione di attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.
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