In G.U. n. 73 del 28 marzo è stato pubblicato il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 48  Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Decreto legislativo, che recepisce l’articolo 30 della direttiva 2012/18UE

Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini «d) oli combustibili densi» sono aggiunti alla sezione «Prodotti petroliferi» della parte 1 dell’allegato I.

Il provvedimento modifica, pertanto, la sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 dell’allegato I della direttiva 96/82CE (cosiddetta “Seveso”), aggiungendo gli oli combustibili densi all’elenco delle sostanze pericolose ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi. Sul testo sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.

Quanto affermato significa che i Gestori che detengono come materia prima gli oli combustibili densi, all’atto della verifica delle soglie di riferimento per l’applicazione o meno degli obblighi di cui al D.Lgs. 334/99 s.m.i., a differenza di quanto finora fatto non dovranno più considerare la categoria 9 Sostanze pericolose per l’ambiente, in particolare la voce i) “Molto Tossiche per gli organismi acquatici”, della parte 2 dell’Allegato I del citato decreto, avente soglie pari a 100 t (per applicazione obblighi di cui agli artt. 6 e 7) e 200 t (per applicazione obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8).

La valutazione dell’assoggettabilità o meno al Decreto Legislativo n° 334 del 17/08/1999 e s.m.i., invece, dovrà avvenire in funzione delle soglie attribuite alla voce nominale Prodotti petroliferi (estesa anche alla famiglia degli oli combustibili densi) rientrante nella parte 1 dell’Allegato I al decreto anzidetto e con soglie 2500 t (per applicazione obblighi di cui agli artt. 6 e 7) e 25000 t (per applicazione obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8).

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