L’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A BENZENE E RELATIVO VALORE LIMITE BIOLOGICO ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI UE 431/22

Il benzene è un idrocarburo aromatico, molto volatile (temperatura di ebollizione 80,1 °C), inquinante ubiquitario (in quanto prodotto dalla combustione di sostanze organiche), presente anche nel petrolio e suoi derivati, come la benzina, e nel fumo di tabacco. Le sue qualità di ottimo solvente ne hanno  determinato, nel secolo scorso, una grande diffusione di utilizzo per molti processi industriali, fino a quando la sua tossicità e cancerogenicità sono state accertate riducendone fortemente l’impiego attraverso normative sempre più stringenti e riducendo di conseguenza sempre di più i possibili livelli di esposizione. Il benzene viene assorbito prevalentemente per inalazione e per contatto cutaneo e metabolizzato dal fegato. Alla luce della nuova, più stringente, normativa europea sulla protezione dei lavoratori  (direttiva (UE) 2022/431), in recepimento in Italia nel 2024, che riduce i valori limite di esposizione occupazionale al benzene, assume particolare importanza, ai fini della valutazione del rischio espositivo, la scelta della corretta metodica per la determinazione della dose assorbita e quindi dell’indicatore biologico di esposizione e della tecnica analitica utilizzata, che dovrà avere una sensibilità adeguata al nuovo valore limite di esposizione, e specifica, per minimizzare i rischi di interferenze e i fattori di confondimento.

La scheda di approfondimento di Inail (disponibile a questo link) dopo un  breve excursus sulla normativa vigente e sui valori limite disponibili a livello nazionale, europeo e proposti dall’ACGIH statunitense, entra nel merito degli indicatori biologici che dovranno accuratamente scelti per rispondere alla riduzione progressiva dei valori limiti imposti dalla nuova direttiva cancerogeni UE 2022/431.

La direttiva 2022/431 ha infatti aggiornato il valore limite del benzene riportato nell’Allegato III della direttiva 2004/37/CE, riducendo l’OELV da 1 ppm (3,25 mg/ m3) a 0,2 ppm (0,66 mg/m3), con le seguenti scadenze intermedie:

  • il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/ m3) si applica fino al 5 aprile 2024;
  • dal 5 aprile 2024 al 5 aprile 2026 si applica il limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m3);
  • dal 5 aprile 2026 si applica il valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3).

Questa riduzione avrà un notevole impatto sul monitoraggio biologico dell’esposizione, sia dal punto di vista dei metodi di analisi utilizzati sia dei fattori di confondimento.

Il monitoraggio biologico dell’esposizione a benzene può essere effettuato misurando diversi biomarcatori urinari, come l’acido S-fenilmercapturico (SPMA), l’acido trans,trans-muconico (t,t-MA) o il benzene immodificato.

Il SPMA è l’indicatore più sensibile e specifico per il benzene, tuttavia risente di fonti di variabilità per cui è importante standardizzare la metodica per ottenere risultati affidabili e comparabili fra loro.

Le principali fonti di variabilità sono:

1) l’esistenza di un precursore che deve essere idrolizzato in ambiente acido prima dell’analisi;
2) l’interferenza dell’esposizione a fumo di tabacco, che contiene benzene e produce SPMA da esposizione non professionale;
3) la variabilità genetica.

Secondo i dati scientifici più recenti, in casi specifici possono essere necessari valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. È pertanto opportuno, conclude Inail, includere nella direttiva 2004/37/CE i valori limite biologici e le relative disposizioni pertinenti Il monitoraggio biologico dovrebbe essere considerato una buona pratica, soprattutto per le sostanze con assorbimento cutaneo, come il benzene stesso.

Quindi l’Allegato XXXIX del D. lgs. 81/2008 che prevede attualmente a livello nazionale il valore limite biologico solo per il Pb dovrà essere esteso con l’introduzione di valori limite biologici per l’esposizione ad altre sostanze, tra cui il benzene, a supporto di quanti già oggi utilizzano questo strumento o che decideranno di utilizzarlo, a complemento della valutazione del rischio di esposizione.

Ultimi Articoli