In vigore dal 2 settembre 2016 il D.Lgs. 1° agosto 2016 , n. 159, attuazione della Direttiva 2013/35/UE 2016 sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (Campi Elettromagnetici CEM).

Il nuovo decreto, pubblicato in G.U. Serie 192 il 18 agosto 2016, sostituisce interamente il contenuto del Titolo VIII Capo IV e del richiamato Allegato XXXVI.

Trattandosi di modifica normativa sostanziale, vige l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi di esposizione a campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 81/08.

Sarà necessario valutare la conformità di documenti di valutazione dei rischi preesistenti e in corso precedente di validità (quadriennale) qualora siano stati emessi in conformità alla Direttiva 2013/35/UE 2016.

In ogni caso, il documento di valutazione dovrà essere riemesso, ai sensi della vigente normativa.

Campo di applicazione

Le nuove disposizioni:

  • riguardano la protezione dei lavoratori dagli effetti diretti ed indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)
  • non si applicano al personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, per il quale vigono specifiche disposizioni.

Definizioni

Le nuove disposizioni:

  • introducono le definizioni di “effetti biofisici diretti”, comprendenti effetti termici e non termici e correnti negli arti e di “effetti indiretti”, quali interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici, innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori), incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche, correnti di contatto;
  • definiscono i Valori limite di esposizione VLE relativi ad effetti sanitari e ad effetti sensoriali;
  • forniscono soglie differenziate per i Valori di azione VA riferiti ai campi elettrici e ai campi magnetici, definite come valori di azione “inferiori” e “superiori”;
  • il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali ed è correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull’organo dell’equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti principalmente al movimento del soggetto esposto all’interno di un campo magnetico statico;
  • il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano state adottate le misure di prevenzione di cui all’articolo 208, comma 4.

Valori limite di esposizione e di azione

Il nuovo allegato XXXVI è costituito da:

  • Parte I – Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici
  • Parte II – Effetti non termici
  • Parte III – Effetti termici

Ai fini dell’applicazione del decreto, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA, di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati.

Sono inoltre stabilite le nuove disposizioni, nel caso di superamento rispettivamente dei VA e dei VLE.

Sono definite deroghe (circa il superamento dei VA inferiori rispettivamente per il campo elettrico e per il campo magnetico), giustificate dalla pratica o dal processo produttivo, se sono rispettate le condizioni specifiche di tutela indicate all’articolo 208 c.4.

Il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali è possibile solo se temporaneo e per giustificati motivi della pratica o del processo produttivo e solo se vengono rispettate le condizioni indicate all’articolo 208 c.5.

Valutazione dei rischi e misure di prevenzione/protezione

Le nuove disposizioni specificano i contenuti della valutazione dei rischi, che dovrà tenere conto del raffronto con le nuove soglie di VA e VLE stabilite, degli effetti indiretti e diretti, delle categorie sensibili al rischio, quali portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in stato di gravidanza.

La valutazione deve essere in grado di valutare l’esposizione a sorgenti multiple e simultanea a campi di frequenze diverse.

A seguito della valutazione, in caso di superamento dei valori di azione, viene elaborato un programma di azione comprendente le misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari.

Nei casi di superamento dei VA inferiori rispettivamente per il campo elettrico e per il campo magnetico o dei VLE riferiti agli effetti sanitari, vigono specifici obblighi per la protezione dei lavoratori interessati.

Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali siano superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE.

In questi casi e comunque anche nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

Il programma di azione deve tenere conto delle particolari esigenze di gruppi di lavoratori particolarmente sensibili, se del caso con valutazioni individuali dei rischi.

Non vengono modificate le sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di inottemperanza agli articoli di legge (valutazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione).

Informazione e formazione dei lavoratori

Viene introdotto l’art. 210 bis, relativo ai contenuti dell’informazione-formazione dei lavoratori (che è obbligatoria in caso di superamento dei VA inferiori rispettivamente per il campo elettrico e per il campo magnetico e dei VLE riferiti agli effetti sanitari).

Sorveglianza sanitaria

Il nuovo articolo specifica le modalità di sorveglianza sanitaria e segnala la possibilità che un lavoratore, in caso di effetti indesiderati o inattesi sulla salute, compresi gli effetti sensoriali, sia soggetto a controllo medico e, ove necessario a sorveglianza sanitaria appropriata.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in caso sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.

Deroghe

L’art. 212 è sostituito e contiene le deroghe e le relative modalità di autorizzazione da parte dei competenti Ministeri.

Allegato XXXVI – Campi magnetici

Precedente allegato:
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
TABELLA 1 Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1)
B. VALORI DI AZIONE
Valori di azione (articolo 208, comma 2)

Sostituito dal nuovo allegato:
Parte I – Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici
Parte II – Effetti non termici
Parte III – Effetti termici

Contattateci per chiarimenti ed informazioni.

dott. Rita Tazzioli, responsabile settore sicurezza e formazione

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