L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Nota 694/2024
A seguito della richiesta di chiarimenti riguardo all’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I del D.Lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha emanato la Nota n. 694/2024 in cui sono ribaditi i casi per i quali è richiesta la certificazione dei contratti di lavoro del personale dell’appaltatore.
Nella nota viene spiegato che, se il legislatore avesse inteso rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita.
Il DPR 14 settembre 2011, n. 177, all’art. 2, prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, debba essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo.
Il DPR impone alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi – esperienza almeno triennale – e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato.
Quali contratti devono essere certificati?
Chiarisce la Nota: “Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.”
La successiva nota ministeriale del 7 marzo 2024 n. 1937 fa riferimento ai chiarimenti da ultimo forniti con nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024 e ritiene che debba essere osservata una interpretazione “letterale” del D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.