Modificati i valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici nel D.Lgs. 81/08
Il decreto Interministeriale del 18 maggio 2021 recepisce la direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (attuazione direttiva 98/24/CE del Consiglio che modifica direttiva 2000/39/UE della Commissione)
Il Decreto Interministeriale sostituisce l’Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici:
- anilina;
- clorometano;
- trimetiammina;
- 2-fenilpropano (cumene);
- acetato di sec-butile, 4-amminotoluene;
- acetato di isobutile, alcool isoamilico;
- acetato di n-butile;
- tricloruro di fosforile.
Sostituisce, inoltre, i precedenti valori limite di esposizione professionale per il 2- fenilpropano (cumene).
In attuazione della direttiva 2019/1831, per tutti gli agenti chimici indicati in allegato sono stabiliti i valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo (valori di esposizione di lunga durata).
Inoltre per anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile vengono stabiliti valori di esposizione di breve durata.
Infine, per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene sono riportate le notazioni che indicano la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov. e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.