Il nuovo provvedimento in vigore dal 26 settembre 2020, è attuativo di una delle 4 direttive relative al c.d. “pacchetto” sull’economia circolare.
In Gazzetta Ufficiale (GU serie generale 226 del 11/09/2020) è stato pubblicato il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il decreto all’Art. 1 contiene le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Titolo I ed in particolare:

  • introduce il concetto della responsabilità estesa del produttore ed individua i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di produzione,
  • istituisce il Registro nazionale dei produttori presso il Min. Ambiente;
  • promuove il programma per la prevenzione della produzione rifiuti e l’incentivazione del riciclaggio rifiuti organici;
  • modifica  il Capo III sul Servizio di gestione integrata dei rifiuti. ed introduce l’art. 198-bis del D.Lgs. 152/06  relativo al programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
  • introduce azioni mirate al riutilizzo degli imballaggi e all’adesione, da parte dei produttori, a consorzi

All’art. 8 interviene con Modifiche alla Parte IV contenente le Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati  e relativi allegati, come nel seguito indicato:

  • Modifica allegato C – Operazioni di recupero  (sostituzioni voci R3, R4, R5);
  • Sostituzione allegato D – Elenco rifiuti;
  • Modifica allegato E – Obiettivi di recupero e riciclaggio rifiuti (date di raggiungimento percentuali di recupero-riciclaggio per specifici materiali);
  • Sostituzione allegato I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti. Sostituito con Allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017.
  • Introduzione Allegato L-ter “Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’art.179”.
  • Introduzione Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)
  • Introduzione Allegato L quinquies “Elenco attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, c.1. lettera b-ter, punto 2).

Le disposizioni si applicano secondo le modalità e nei tempi indicati all’art. 6 del Decreto Legislativo 116.

Soggetti sottoposti a regimi di responsabilità
I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del presente Decreto
Devono conformarsi alle disposizioni del nuovo decreto entro il 5 gennaio 2023
Soggetti di cui al c.1 art. 6 (vedi sopra)
I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del presente Decreto
Comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 01.06.2022. Nei 60 gg successivi alla comunicazione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare modifiche che devono essere apportate dai predetti entro 30 giorni successivi alla comunicazione.
Soggetti di cui al c.1 art. 6 (vedi sopra)
Qualora le modifiche indicate (c.2 art. 6) non siano ritenute adeguate o nel caso in cui le nuove proposte non siano ritenute adeguate
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d’ufficio le modifiche necessarie nei 30 giorni successivi alla comunicazione.
Statuti
Gli statuti risultano approvati in caso di mancata approvazione delle modifiche entro i termini previsti dal c.2, ossia in caso di mancata modifica d’ufficio, nel termine di cui al c.3
Soggetti affidatari
Adeguamento operativo (art.183, c.1. lett. B-ter e art.184, c.2 e all. L-quater e L quinques introdotti dall’art.8)
Si applicano a partire dal 01.01.2021
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