Nel periodo settembre/ottobre 2021 il Ministero dell’Interno aveva emanato i seguenti decreti sulla sicurezza antincendio e la gestione emergenze nei luoghi di lavoro:

  • DECRETO 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589) (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021)
  • DECRETO 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021)
  • DECRETO 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349) (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021)

Il Decreto 15 settembre 2022, entrato in vigore il 25 settembre, modifica il Decreto 1 settembre 2021, prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’art. 4 (qualificazione dei tecnici manutentori).

Inoltre modifica i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico-pratica relativi a sistemi evacuazione naturale, forzata e di ventilazione orizzontale di fumo e calore e introduce i sistemi a polvere.

Il decreto specifica, infine, che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, da almeno tre anni svolgono attività di manutenzione o controllo periodico sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono chiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione dei requisiti. In precedenza l’esonero era previsto solo per coloro che svolgevano attività di manutenzione da almeno tre anni.

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