Modulistica antincendio: gli aggiornamenti ministeriali. Dal 1° marzo 2023 in vigore i nuovi modelli PIN

Il DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 ha introdotto un aggiornamento della modulistica per la presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi.
I nuovi modelli PIN 1, PIN 2, PIN 2.2, PIN 3, PIN 4 e PIN 5 (ed. 2023) devono essere obbligatoriamente adottati a decorrere dal 1° marzo 2023.

Il nuovo calcolo degli importi dovuti per il servizio

Le modifiche introdotte dal decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, allegato alla nota DCPREV prot. n. 798 del 19 gennaio 2023, riguardano la sezione “distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5” (valutazione progetto, deroga, NOF), che facilita il calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.

Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi dipendono anche dal tipo di approccio progettuale perché, quando si adotti una soluzione alternativa anche a una singola misura antincendio (da S.1 a S.10),  l’importo del versamento deve essere maggiorato del 50% rispetto alla progettazione con soluzioni conformi e pari a quanto indicato dal D.M. 9 maggio 2007 recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».

Cosa cambia nel caso di installazione di impianti fotovoltaici

È inoltre previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

L’articolo, infatti, stabilisce che, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (valutazioni progetto di attività di cat. B o C), siano ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Il modello Cert.Rei

Oltre a quanto detto, è stata prevista una modifica prettamente formale al modello PIN 2.2-2023-Cert.Rei per tenere conto che le valutazioni delle prestazioni di resistenza al fuoco con il metodo tabellare siano congruenti al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e non solo al D.M. 16 febbraio 2007.

La circolare ricorda che, in caso progettazione con il Codice di prevenzione incendi, le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco devono essere redatte con riferimento a quest’ultimo, mentre in caso di approccio di tipo tradizionale si deve far riferimento al D.M. 16 febbraio 2007.

Per le modifiche di attività esistenti, i prodotti e elementi costruttivi già posti in opera e certificati agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco ai fini della resistenza al fuoco, non necessitano di una nuova determinazione, se compatibili con le prestazioni richieste con la nuova progettazione.

I nostri servizi sulle tematiche antincendio

I nostri tecnici antincendio sono a disposizione per l’istruzione di pratiche antincendio in realtà produttive anche complesse e per attività di progettazione e di verifica di funzionalità degli impianti installati.

Inoltre, abbiamo messo a punto uno specifico servizio comprendente la Gap Analysis per l’applicazione dei decreti antincendio del 1° 2 e 3 settembre 2021, con applicazione puntuale delle prescrizioni riguardanti:

  • il piano di manutenzione, sorveglianza delle le misure antincendio applicabili;
  • le modalità di registrazione delle attività sopra indicate;
  • la definizione del piano formativo ed addestrativo del personale;
  • il piano di emergenza interno;
  • la valutazione del rischio di incendio con applicazione del minicodice e del codice di prevenzione incendi, in base ai criteri contenuti nel decreto del 3 settembre.

 

Se vuoi saperne di più sui servizi offerti, contattaci.
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