La diagnosi energetica per grandi imprese ed energivori.
L’art. 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102, recepimento della Direttiva 2012/27/UE, introduce l’obbligo della Diagnosi Energetica per le attività a forte consumo di energia e per le grandi imprese.
La diagnosi viene effettuata secondo i criteri contenuti nell’Allegato 2 ed i risultati comunicati ad Ispra ed Enea, per la prima volta, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
Le imprese soggette ad obbligo sono:
- Imprese a forte consumo di energia (Energivori secondo ex DL 83/2012, DM 05.04.2013) indipendentemente dalla loro dimensione. Sono imprese a forte consumo di energia, ex DL 83/2012, le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
- b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.
- Grandi Imprese (imprese che occupino più di 250 persone, il cui fatturato annuo superi i 50 Milioni di Euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro).
Le aziende certificate ISO 50001, EN ISO 14001 o in EMAS non hanno l’obbligo della diagnosi energetica, se il loro sistema prevede un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/14.
Nell’intervento, del quale riportiamo la presentazione svolta dall’ing. Luppi nell’ambito della Giornata Formativa organizzata da Sindar il 24/03/2015 a Lodi, il relatore approfondisce con esempi applicativi le modalità di attuazione della diagnosi.
Si ringrazia il relatore per averci autorizzato a pubblicare la presentazione.
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