DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2021 (Decreto GSA)
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e emergenza e caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 4 ottobre 2021 n. 237 il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 contenente i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e emergenza e caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Dall’entrata in vigore del decreto 2 settembre 2021 sono abrogati l’art. 3 comma 1 lettera f) [1] e gli articoli 5 “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”, 6 “Designazione degli addetti al servizio antincendio” e 7 “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza del DM 10 marzo 1998”.
Sintesi dei contenuti:
- Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del piano di emergenza dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.
- È necessario adottare misure finalizzate alla formazione sui rischi di incendio secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.
- Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma. Anche il datore di lavoro o i lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti sono abilitati allo svolgimento di tali corsi.
- I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso dei requisiti (in materia teorica e pratica) previsti dal decreto. Viene previsto l’aggiornamento formativo anche dei docenti.
Il DM 2 settembre 2021 entrerà in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione.
Approfondimenti sulle novità del decreto:
- Formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
- Requisiti dei docenti
- Scadenze della validità dei corsi secondo il DM 10 marzo 1998