Il DM 9 Maggio 2007 definisce le direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Sulla G.U. del 9 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 9 Maggio 2007, che definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal DM 4 maggio 1998,l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.
L’art. 2 ne stabilisce il campo di applicazione, comprendendo gli insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificita’, la metodologia descritta nel decreto puo’ essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso diattivita’ non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.
La documentazione tecnica da allegare alla richiesta di CPI prevista dal DM 4 maggio 1998 viene integrata con quanto stabilito all’allegato del D,M. 9 maggio 2007, relativo a:
– processo di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
– contenuto del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.