Il DM 9 Maggio 2007 definisce le direttive   per   l’attuazione   dell’approccio  ingegneristico  alla sicurezza antincendio.

Sulla G.U. del 9 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 9 Maggio 2007, che definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure utilizzando, in alternativa a quanto  previsto dal DM 4 maggio 1998,l’approccio  ingegneristico  alla  sicurezza  antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.

L’art. 2 ne stabilisce  il campo di applicazione, comprendendo gli insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata,  di  edifici  di  particolare  rilevanza architettonica e/o costruttiva,  ivi  compresi  quelli  pregevoli  per  arte  o storia o ubicati in  ambiti  urbanistici  di  particolare  specificita’, la metodologia descritta nel decreto puo’ essere applicata:
a) per  la  individuazione  dei provvedimenti da adottare ai fini del  rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi nel caso diattivita’ non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
b) per  la  individuazione  delle  misure  di  sicurezza  che  si ritengono  idonee  a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento  di  deroga di cui all’art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

La documentazione tecnica da allegare alla richiesta di CPI prevista dal DM 4 maggio  1998 viene integrata con quanto stabilito all’allegato del D,M. 9 maggio 2007, relativo a:
– processo  di  valutazione  e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
– contenuto del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.

 

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