Il DPCM 14 luglio 2020 proroga al 31 luglio i provvedimenti contenuti nel Dpcm 11 giugno 2020

  • Il decreto aggiorna:
    l’allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020 contenente le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio 2020;
    l’allegato 15 del DPCM 11 giugno 2020 contenente le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.

Le nuove Linee guida sono contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM 14 luglio 2020.

Il nuovo DPCM proroga contestualmente la validità delle ordinanze del Ministro della salute:

  • 30 giugno 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenenti le procedure per gli spostamenti interni e le limitazioni negli ingressi in territorio nazionale dall’estero;
  • 9 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, relativo ad ulteriori restrizioni e divieti per specifici Paesi esteri.

Allegato 1 del DPCM 14 luglio

Le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 9 luglio (Allegato 1 DPCM 14 luglio 2020) contengono alcune modifiche rispetto alle schede precedentemente pubblicate.

Non cambiano le disposizioni sull’uso della mascherina, il distanziamento sociale e le regole di igienizzazione di mani e ambienti frequentati.

La mascherina resta a obbligatoria, a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto quando non è possibile rispettare la distanza di 1 metro.

I guanti non sono più necessari, poiché, se non utilizzati in un maniera adeguata, “possono rappresentare un rischio di contagio aggiuntivo”, come viene specificato in premessa nel documento della Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome. Fondamentale restano le norme comportamentali e la frequente pulizia e igienizzazione delle mani di lavoratori, utenti, clienti.

Le schede presentate nelle ultime versioni del documento della Conferenza delle Regioni:

  • ristorazione
  • attività turistiche
  • strutture ricettive
  • servizi alla persona
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • professioni della montagna e guide turistiche
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  • discoteche

Allegato 2 del DPCM 14 luglio

L’allegato 2 al DPCM conferma “per tutte le modalità di trasporto” le disposizioni in vigore, con qualche specifica ulteriore:

  • la sanificazione e igienizzazione dei locali, mezzi di trasporto e di lavoro per tutte le parti frequentate dai viaggiatori e lavoratori, in linea con le Circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • la disponibilità nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
  • l’obbligo di utilizzo nei luoghi di accesso al sistema del trasporto e all’interno dei mezzi della mascherina;
  • l’incentivazione della vendita di biglietti con sistemi telematici;
  • l’informazione degli utenti relativamente ai corretti comportamenti da adottare e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuali;
  • il controllo della temperatura corporea superiore a 37,5° C.
  • la regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro;
  • la regolamentazione nell’utilizzo dei mezzi, per ottimizzare gli spazi, nel rispetto del distanziamento sociale. Quest’ultimo non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa;
  • la realizzazione, ove strutturalmente possibile ed anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
Ultimi Articoli