Seveso III: sintesi del parere delle Commissioni Parlamentari sullo schema di D.Lgs. recante attuazione della Direttiva 2012/18/UE.
Il testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 154) è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio il 31/3/2015 per sottoporlo a parere parlamentare. Il testo è stato discusso dalle commissioni 10 (Industria, commercio, turismo) e 13 (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive) della Camera, oltre che dalle commissioni V Bilancio, XIV Politiche dell’Unione europea Camera, 1 Affari Costituzionali del Senato. In data 9 giugno sia le Commissioni della Camera che quella del Senato, si sono espresse sullo Schema di decreto legislativo in oggetto. Entrambe hanno espresso parere favorevole, invitando però il Governo a valutare l’opportunità di recepire una serie di osservazioni e integrazioni. Le integrazioni indicate scaturiscono dalle richieste formulate in sede di audizione in particolar modo da parte di Federchimica (Confindustria). In particolare le richieste di modifica riguardano:
- in sede di recepimento della direttiva 2012/18/UE appare necessario, senza voler modificare oltremodo il testo, uniformare la normativa nazionale a quella comunitaria non solo avuto riguardo all’articolato del decreto in esame ma anche agli allegati che ne costituiscono parte integrante, in particolare con riferimento agli allegati 5 e C in merito alla notifica delle sostanze e al rapporto di sicurezza, unitamente alle informazioni aggiuntive richieste [Senato];
- con riferimento all’articolo 13 e all’Allegato 5 si rileva la necessità di modificare la normativa sugli obblighi di aggiornamento delle notifiche già presentate dai gestori degli stabilimenti, limitando le comunicazioni alle variazioni delle sole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, al fine di non appesantire l’attività amministrativa con obblighi di notifica di tutte le modifiche inerenti qualsiasi sostanza, anche quelle irrilevanti ai fini dell’analisi del rischio [Camera-Senato];
- all’articolo 10, si preveda tra i componenti del Comitato Tecnico Regionale (CTR) anche un rappresentante dell’ente di territorio di area vasta di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56 [Camera];
- sia esplicitato il termine entro il quale la consultazione pubblica di cui all’articolo 24 deve concludersi [Camera-Senato];
- per quanto riguarda le procedure istruttorie dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti esistenti in corso ai sensi del vigente decreto legislativo n. 334 del 1999, disciplinate all’articolo 32, comma 1, nel testo attuale non è indicato un termine per il loro adeguamento. Sarebbe quindi utile introdurre un termine congruo per risolvere quest’ultima problematica [Camera-Senato];
- sia riconsiderato all’articolo 28 il quadro sanzionatorio relativo alle contravvenzioni secondo una logica di maggiore proporzionalità rispetto al disvalore delle violazioni previste, anche eliminando l’alternatività tra le pene e rendendo non oblabili le contravvenzioni; al medesimo articolo, siano chiariti l’ente competente all’irrogazione della sanzioni amministrative e la destinazione dei proventi [Camera-Senato];
- si evidenzia la necessità di introdurre, all’articolo 32 dello schema di decreto una specifica disposizione volta a prevedere la possibilità di modificare gli allegati della direttiva (allegati da 1 a 6 dello schema di decreto) con decreto ministeriale per dare attuazione a modifiche ed aggiornamenti introdotti agli stessi allegati a livello europeo. [Senato];
- Infine si raccomanda l’attuazione dei controlli previsti anche attraverso la destinazione delle necessarie risorse umane e finanziarie in grado di garantirli. [Senato];
- all’articolo 32 sia aggiunto il seguente comma: «3. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2012/618/UE introdotti a livello europeo, si provvede con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell’interno e della salute, sentita la Conferenza unificata» [Camera]
- in ordine alle semplificazioni per i nuovi impianti di cui all’articolo 31 e all’allegato L, sarebbe opportuna una estensione agli impianti esistenti al fine di evitare inutili duplicazioni [Senato];
- al fine di estendere agli impianti esistenti l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 31, relative allo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi, siano introdotte all’allegato L le modifiche di seguito indicate [Camera]:
- siano estese le disposizioni di cui al numero 4), concernenti il riesame periodico del rapporto di sicurezza (RDS) e l’attestazione del rinnovo periodico del certificato di conformità antincendio, alle attività per le quali non si è ancora concluso il procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), garantendo il coordinamento tra i termini previsti per il rinnovo del predetto CPI con quelle del riesame del rapporto di sicurezza;
- relativamente alle modifiche senza aggravio di rischio di cui al numero 5), sia previsto che l’obbligo di presentazione della segnalazione di inizio attività (c.d. SCIA) ai fini antincendio si intende assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio, integrata da apposita e specifica relazione tecnica ed elaborati grafici;
- sia prevista esplicitamente l’irrilevanza degli interventi di «semplice manutenzione», cui si fa riferimento al numero 3) dell’allegato D, anche ai fini della normativa in materia di prevenzione incendi;
- siano modificate le disposizioni transitorie di cui al punto 8.2, in modo da estendere l’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato C anche alle attività per le quali l’istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza si è conclusa, ma il certificato di prevenzione incendi non è stato ancora rilasciato, eliminando di conseguenza il riferimento al decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2001.