Il Decreto Semplificazione (D.Lgs. 76/20) modifica il contenuto e diventa Legge 11 settembre 2020, n.120.
La Legge n. 120/20 contiene novità relativamente ad ambiente, sicurezza ed energia e modifica il contenuto del D.Lgs. n. 76/20. Di seguito gli articoli in evidenza:
- art. 8: misure relative al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e al piano di sicurezza e coordinamento;
- art. 9: disposizioni per i commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;
- art. 11: semplificazione nelle procedure concernenti le valutazioni di impatto ambientale;
- art. 12: autorizzazioni ambientali;
- art. 50: razionalizzazione delle procedure di valutazione impatto ambientale;
- art. 51: semplificazioni in materia di VIA;
- art. 52: semplificazioni per i siti di interesse nazionale;
- artt. 56, 57, 59, 60, 61, 62: semplificazioni in materia di green economy.
La legge introduce inoltre:
- art. 12 bis: semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato Nazionale del lavoro;
- art. 50 bis: accelerazione dei processi amministrativi;
- art. 60 bis: semplificazioni per lo stoccaggio geologico;
- art. 62 ter: introduzione canoni annui per concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
- art. 63 bis: semplificazioni per la gestione dei rifiuti sanitari;
- art. 64 bis: misure a sostegno dello sviluppo tecnologico.
Semplificazioni in materia di VIA
Prevede una razionalizzazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale, per favorire l’accelerazione delle procedure stesse. Prevede, inoltre, una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (art. 50).
Nell’art. 50-bis viene modificato l’articolo 119, comma 1 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2020), introducendo il comma m-septies, relativo alle procedure per l’autorizzazione unica delle infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, comprese le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale.
Si dettano, infine, disposizioni finalizzate all’accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA (art. 51).
Semplificazioni per interventi di bonifica
Si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, e si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati (art. 52).
Si stabiliscono, in materia di bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) le seguenti procedure (art.53):
– una procedura che consente l’effettuazione di un Piano delle indagini preliminari;
– il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, in base a determinate condizioni;
– l’erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti “orfani”;
– l’istituzione del sito di interesse nazionale dell’Area Vasta di Giugliano (Napoli).
Privacy
In materia di privacy, la Legge, introduce al titolo III le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale.