Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Gazzetta Ufficiale Italiana del 7 ottobre 2021 n. 240, DPCM 27 agosto 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 7 ottobre 2021 n. 240 il DPCM 27 agosto 2021 contenente l’“Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Le linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006 [1], agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) [2] del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Sindar redige la relazione tecnica di analisi degli scenari e calcolo dell’indice di rischio nelle modalità prescritte dall’allegato C.2 del documento.

Per conoscere i servizi tecnici di Sindar per l’applicazione delle Linee Guida, non esitare a contattarci.

Sono esclusi dall’applicazione delle presenti linee guida, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, come già specificato dalla nota circolare del 13 febbraio 2019.

Le linee guida contengono le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.
Sono strutturate in tre parti:

  • una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
  • una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale;
  • schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

I titolari degli impianti di gestione rifiuti entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore sono tenuti a trasmettere al Prefetto le informazioni utili all’elaborazione del piano di emergenza esterna (All. C.2 modulo di dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all’impianto, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018), che viene redatto dal Prefetto entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore dell’impianto.

Per approfondimenti è possibile consultare il testo delle Linee Guida pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

[1] D.Lgs. 152/06 art. 183, comma 1, lett. aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta” dove: D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
[2] D.Lgs. 152/06 art. 183, comma 1, lett. s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
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