Pubblicato il Decreto Interministeriale 2 maggio 2020 che modifica l’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 contenente i valori limite di esposizione professionale
Il Decreto recepisce la Direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttiva 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
Il Decreto Interministeriale 2 maggio 2020 sostituisce l’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e in particolare:
- Introduce i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici: manganese e comp., trinitrato di glicerolo, tetracloruro di carbonio, amitrolo, acido acetico, cianuro di idrogeno, cloruro di metilene, cloruro di vinilidene, ortosilicato di tetraetile, acido acrilico, nitroetano, , difeniletere, 2-etilesan-1-olo, , acroleina, formiato di metile, but-2-in-1,4-diolo, tetracloroetilene, acetato di etile, cianuro di sodio, cianuro di potassio, diacetile, monossido di carbonio, diidrossido di calcio, ossido di calcio, anidride solforosa, idruro di litio, monossido di azoto, biossido di azoto, terfenile idrogenato.
- Modifica i precedenti valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici: 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A.
EINECS | CAS | Denominazione dell’agente | VALORE 8 ore | VALORE 8 ore | LIMITE Breve termine |
LIMITE Breve termine |
Notazione |
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | ||||
203-400-5 | 106-46-7 | Diclorobenzene, 1,4- | 122 | 20 | 306 | 50 | – |
203-400-5 | 106-46-7 | 1,4-diclorobenzene;p-diclobenzene | 12 | 2 | 60 | 10 | cute |
201-245-8 | 80-05-7 | Bisfenolo A (polveri inalabili) | 10 | – | – | – | – |
201-245-8 | 80-05-7 | Bisfenolo A, 4,4′-isopropili dendifenolo | 2 inal. | – | – | – | – |
(data pubblicazione: 13 maggio 2020)
Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
“Definizione di un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (20A02678) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020)
Si rende noto che in data 2 maggio 2020 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute che recepisce la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. “
Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023.
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