Pubblicato il Decreto Interministeriale 2 maggio 2020 che modifica l’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 contenente i valori limite di esposizione professionale

Il Decreto recepisce la Direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttiva 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Il Decreto Interministeriale 2 maggio 2020 sostituisce l’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e in particolare:

  • Introduce i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici: manganese e comp., trinitrato di glicerolo, tetracloruro di carbonio, amitrolo, acido acetico, cianuro di idrogeno, cloruro di metilene, cloruro di vinilidene, ortosilicato di tetraetile, acido acrilico, nitroetano, , difeniletere, 2-etilesan-1-olo, , acroleina, formiato di metile, but-2-in-1,4-diolo, tetracloroetilene, acetato di etile, cianuro di sodio, cianuro di potassio, diacetile, monossido di carbonio, diidrossido di calcio, ossido di calcio, anidride solforosa, idruro di litio, monossido di azoto, biossido di azoto, terfenile idrogenato.
  • Modifica i precedenti valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici: 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A.
EINECS CAS Denominazione dell’agente VALORE 8 ore VALORE 8 ore LIMITE
Breve termine
LIMITE
Breve termine
Notazione
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
203-400-5 106-46-7 Diclorobenzene, 1,4-  122 20 306 50
203-400-5 106-46-7 1,4-diclorobenzene;p-diclobenzene 12 2 60 10 cute
201-245-8 80-05-7 Bisfenolo A (polveri inalabili) 10
201-245-8 80-05-7 Bisfenolo A, 4,4′-isopropili­ dendifenolo 2 inal.

(data pubblicazione: 13 maggio 2020)

Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

“Definizione di un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (20A02678) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020)

Si rende noto che in data 2 maggio  2020  è  stato  adottato  il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del Ministro della salute che recepisce la direttiva (UE) 2017/164  della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è  stato  definito  un quarto elenco di valori indicativi di  esposizione  professionale  in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio,  che  modifica  le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. “

Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023.



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