Allegati 3A e 3B: è entrato in vigore il DM 12 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2016.

Dal 9 agosto 2016 è entrato in vigore il DM 12 luglio 2016, che modifica gli allegati 3A “Cartella Sanitaria e di rischio” e 3B “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria” previsti dal D.Lgs. 81/08.

Nello specifico ha apportato modifiche al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012, prescrivendo:

  • la soppressione all’allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) della «Firma del lavoratore» nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» (e relativa nota 13 che spiegava il significato della firma stessa). Naturalmente l’abolizione di un obbligo non equivale ad un divieto: chi vuole potrà continuare, se lo ritiene opportuno, a far apporre la firma del lavoratore sul documento riportante il giudizio rilasciato.
  • la sola trasmissione dell’Allegato 3B per via telematica, attraverso l’applicativo WEB del portale INAIL
  • la sostituzione dell’allegato II (Allegato 3B, decreto legislativo n. 81/2008) «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori con il nuovo Allegato 3B.

Il contenuto del nuovo Allegato 3B

Le modifiche, relativamente alla parte di competenza del Medico Competente, riguardano la soppressione di alcune voci.

Nella tabella relativa all’esposizione a rischi lavorativi vengono inseriti i rischi posturali, finora non considerati, è stata sostituita la voce generica “silice” alla precedente “silice libera cristallina” e sono stati riuniti in un’unica voce infrasuoni e ultrasuoni, precedentemente separati.

Deve essere specificato il numero di soggetti con idoneità parziale ed inidoneità, distinti tra maschi e femmine, dato in precedenza non contemplato.

Nella parte finale, relativa agli accertamenti per alcol e stupefacenti, le diciture precedenti (“sostanze psicotrope e stupefacenti” e “alcoldipendenza”) sono mutate rispettivamente in “Accertamenti assunzione alcol” e “Accertamenti assunzione sostanze stupefacenti”.

Per entrambe le categorie la voce nella prima colonna non è più “n. lavoratori sottoposti alle verifiche ex art. 41 co 4 D.Lgs.81/2008” ma “n. lavoratori controllati nell’anno con test di screening”; scompaiono le colonne “n. lavoratori positivi al test di screening” , “n. lavoratori positivi al test di conferma” e “lavoratori risultati inidonei alla mansione” sostituite dall’unica colonna “n. casi di dipendenza confermati dal centro specialistico (anche se riferiti a controlli richiesti nell’anno precedente)”.

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