DM 10 luglio 2020: norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 2020 il Decreto 10 luglio 2020, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si applica inoltre agli edifici che ospitano musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi esistenti o futuri in alternativa ai decreti 20 maggio 1992, n. 569 e 30 giugno 1995, n. 418.

La nuova regola tecnica verticale “V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”, introdotta dal Decreto Ministeriale del 10 luglio, che va ad integrare il Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, definisce:

  1. Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, …).
  2. Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
  3. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
  4. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
  5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
  6. Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

Dal campo di applicazione della RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la RTV (V.10) può comunque costituire un utile riferimento.

Le regole tecniche verticali contenute nella sezione V del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 sono quindi attualmente:

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani degli ascensori
  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  • V.6 Attività di autorimessa
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili Nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

Il Decreto del 10 luglio modifica inoltre l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 introducendo la voce “72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.

All’art. 2 -bis , comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente « e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.».

Il Decreto in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 21 agosto 2020.

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