La Legge 30 ottobre 2014 n.161, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 213 bis, apporta modifiche al D.Lgs. 81/08 artt.28 e 29.
La Legge stabilisce che,in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro, malgrado permanga la scadenza dei novanta giorni per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, deve dare immediata evidenza documentale:

  • dell’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • dell’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi secondo l’art. 29, pur restando l’obbligo di redigere il documento aggiornato entro trenta giorni, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A tali documentazioni accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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