Il piano di emergenza Interno per gli impianti rifiuti (stoccaggio e lavorazione) alla luce della Legge 132/2018.

L’approfondimento (download) prende in esame l’art. 26-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, conversione con modificazioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.”

La legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 3 dicembre 2018, n. 281 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

L’art. 26-bis, inserito tra altri argomenti disparati e avulsi, introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di:

  • predisporre un piano di emergenza interna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019;
  • trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna
    Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.

Il provvedimento, adottato certamente sulla scia dell’intensificarsi del problema dei roghi dolosi di rifiuti, segue l’istituzione del Protocollo di intesa che istituisce in via sperimentale il “Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania.

Un altro riferimento utile è la Circolare ministeriale del MATTM recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 15/3/2018.

Si segnala infine, in quanto attinente, il D.Lgs. Governo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.”

La particolarità delle norme contenute nell’art. 26-bis Legge 132/2018 è data dal linguaggio adottato, mutuato dai pericoli di incidenti rilevanti e segnatamente dal D.Lgs. 105/2015, senza, però, alcun riferimento diretto, né al D.Lgs. 105/2015, né al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Poiché nella stragrande maggioranza dei casi gli stabilimenti oggetto dell’obbligo, ovvero gli stoccaggi e gli impianti di lavorazione rifiuti, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, ciò comporta una serie di difficoltà interpretative e attuative che vengono analizzate nell’articolo.

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