CONTENUTO DELL’ACCORDO REGIONI E PROVINCIE AUTONOME DEL 22 FEBBRAIO 2012

E’ stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 il cosiddetto “Decreto Attrezzature”. L’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, stipulato il 22 febbraio 2012, integra i precedenti del 21 dicembre 2011 (sulla formazione generale e specifica di lavoratori, dirigenti e preposti) relativamente all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

L’accordo specifica anche i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e integr.

ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO SPECIFICA ABILITAZIONE

La formazione prevista dall’accordo del 22 febbraio 2012 non sostituisce ma integra quella obbligatoria sancita dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e integr. e disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino:

  • piattaforme di lavoro mobili ed elevabili;
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi);
  • trattori agricoli e forestali;
  • macchine movimenti terra (diversi tipi);
  • pompa per calcestruzzo.

Per ciascun modulo formativo ed attrezzature sono specificati i contenuti: la formazione è sia teorica sia pratica, con verifica obbligatoria di efficacia, al fine del riconoscimento delle competenze tecnico-professionali richieste.

Il verbale di riconoscimento delle competenze acquisite deve essere inviato alla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, per l’implementazione del registro informatizzato della formazione.

Le Regioni e Provincie Autonome, in attesa di un criterio nazionale di certificazione dei crediti e competenze, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

La formazione e-learning è possibile solo per il modulo di formazione generale.

Il modulo giuridico-normativo viene effettuato una sola volta e riconosciuto per attrezzature similari.

Vi è un obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore di cui 3 pratiche.

Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo.

Possono esserci riconoscimenti “totali” nel caso in cui i corsi precedentemente effettuati rispettino in toto i criteri, oppure “in parte”, ma in ogni caso si richiede un modulo di aggiornamento e la verifica di efficacia.

E’ necessario attestare documentalmente i corsi eventualmente effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto, compresi i risultati delle eventuali test teorici e pratici.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste in questo accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (punto 12).

L’Accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In allegato il testo dell’accordo ed i requisiti dei corsi.

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