CONTENUTO DELL’ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011
L’accordo delle Regioni e Provincie Autonome del 21 dicembre 2011 specifica le modalità di formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Nel caso di dirigenti e preposti,  l’applicazione dell’accordo è facoltativo, ma, secondo l’Accordo, costituisce corretta applicazione all’art. 37. Nel caso il datore di lavoro lo ritenga, potrà adottare altre modalità, dimostrando che il percorso di formazione è “adeguato e specifico”. La formazione dell’Accordo non sostituisce formazioni sui rischi specifici e addestramenti (ad esempio per personale della squadra, per carrellisti, per lavori elettrici, etc. oltre che gli addestramenti all’uso di attrezzature pericolose), che dovranno essere considerati ad integrazione secondo valutazione del datore di lavoro.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
La formazione può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro ed in alcuni casi è possibile l’e-learning nelle modalità indicate in Allegato 1 dell’Accordo. L’e-learning può essere effettuata: per la formazione dei dirigenti, per la formazione generale dei lavoratori, per l’aggiornamento formativo, nel caso di particolari progetti formativi eventualmente individuati da Regioni e Provincie Autonome (vd. dettagli nel proseguo). I docenti devono essere qualificati e possono essere sia interni che esterni all’impresa. La qualificazione può essere acquisita anche attraverso l’espletamento di almeno un triennio di attività RSPP, coincidente o meno con la figura del datore di lavoro.

FORMAZIONE LAVORATORI
I lavoratori dovranno essere formati secondo l’Accordo, con una parte generale uguale per tutti (4 ore di formazione sui concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza) e una parte specifica, differenziata per livello di rischio. La durata può essere di 4, 8 o 12 ore: per rischio basso (alberghi, ristoranti, attività ricreative, immobiliari, servizi domestici, servizi extraterritoriali, commercio all’ingrosso ed al dettaglio), medio (agricoltura,  pesca, trasporti, facchinaggio, comunicazioni, P.A. ed istruzione, assistenza sociale e NON residenziale B5 3.2) o alto (estrazione, altre attività estrattive, costruzioni, alimentari, tessili, conciarie, produzione mobili, carta, autoveicoli, smaltimento rifiuti, raffineria, chimica, gomma e plastica, attività manifatturiere, assistenza sociale e residenziale – B5 3.1). Il dettaglio delle attività e corrispondenza con Settori Ateco 2002-2007 è riportato in Allegato 2 dell’Accordo. I lavoratori, che svolgono la loro attività in aziende di classe di rischio più alto, ma che non frequentano o frequentano sporadicamente reparti produttivi (ad esempio il personale di ufficio nelle industrie chimiche o all’interno di ospedali), possono svolgere corsi specifici di durata minore. Sono specificate le modalità di formazione ed i crediti formativi nel caso di passaggio da altra azienda, di lavoratori somministrati, di trasferimento del reparto e cambio mansione. I lavoratori stagionali sono esclusi dall’applicazione del presente Accordo, in attesa di una regolamentazione specifica. Potranno essere nel proseguo adeguati al presente Accordo. Il modulo generale dei lavoratori costituisce credito formativo permanente. Per i lavoratori è richiesto un aggiornamento formativo quinquennale di durata minima pari a 6 ore.

FORMAZIONE PREPOSTI
I preposti devono essere sottoposti sia alla formazione dedicata ai lavoratori, sia a una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo specifico per i preposti è di 8 ore e al termine del corso dovrà essere realizzata una verifica obbligatoria sulle competenze tecnico-professionali acquisite. Il modulo generale dei preposti costituisce credito formativo permanente.

FORMAZIONE DIRIGENTI
I dirigenti dovranno realizzare una formazione totale di 16 ore suddivisa in 4 moduli (Giuridico-Normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza; Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori).

ADEGUAMENTO ALL’ACCORDO
I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti ai corsi di formazione previsti entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve invece essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non fosse possibile, contestualmente all’assunzione; se non fosse possibile anche questa ultima ipotesi il percorso formativo del Dirigente, del Preposto o del Lavoratore deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione. L’accordo esclude l’obbligo di rinnovo della formazione per quei Lavoratori, Preposti o Dirigenti che frequenteranno, entro 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’accordo, un corso che sia stato già formalmente e documentalmente approvato alla data di pubblicazione dell’accordo e che sia rispettoso delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti prima dell’accordo. Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, i lavoratori e i preposti non sono tenuti a frequentare la formazione di cui al punto 4 dell’accordo (percorso formativo dei lavoratori, sia la formazione generale sia specifica) nei casi in cui comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, deve essere ottemperato entro 12 mesi. Nel testo è scritto inoltre che in ogni caso, la formazione particolare e aggiuntiva dei preposti deve essere conclusa entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo. Questa ultima tempistica si contraddice con i 18 mesi soprariportati: si attende una circolare di chiarimento da parte del Ministero del lavoro. Per il riconoscimento della formazione pregressa dei dirigenti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione definiti dal presente accordo coloro i quali dimostrino di aver svolto una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto dall’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVIA COLLABORAZIONE ENTI BILATERALI
“I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali…… e agli organismi paritetici………, ove esistenti, sia nel territorio sia nel settore nel quale opera l’azienda”. Qualora l’Ente bilaterale o l’Organismo paritetico non risponda entro 15 giorni alla richiesta di collaborazione, il datore di lavoro potrà procede in maniera indipendente. Allo stesso modo il datore di lavoro procederà autonomamente nella definizione dei corsi anche qualora nel territorio in cui deve realizzare l’attività formativa non siano costituiti tali soggetti. Secondo la Circolare del 29 luglio 2011 del Ministero del Lavoro, gli Enti od Organismi formativi compenti in materia a cui fare riferimento son esclusivamente quelli eventualmente costituiti a livello territoriale per il settore di attività d’appartenenza.

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