Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023
Il Regolamento delegato (UE) 2024/197 del 19 ottobre 2023, che costituisce la quarantacinquesima modifica apportata al Regolamento CLP, fa riferimento ai pareri emessi dal RAC (il “Comitato per la valutazione dei rischi” dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche) riguardo alla classificazione e all’etichettatura armonizzate di specifiche sostanze. Questi pareri sono parte integrante del processo decisionale che porta alla modifica del regolamento in questione.
Le principali novità
Le principali novità e modifiche introdotte sono riportate nei considerando (4) e (5):
- Piombo (Lead): Il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia del 16 settembre 2021 ha proposto diverse opzioni per aggiornare la classificazione armonizzata del piombo in relazione alla tossicità per l’ambiente acquatico. Si propone di introdurre una classificazione diversa per il piombo massivo rispetto alla polvere di piombo, poiché il piombo massivo mostra una dissoluzione in acqua inferiore. Di conseguenza, viene suggerita una modifica dell’attuale classificazione della tossicità acquatica per la polvere di piombo e l’introduzione di una classificazione diversa per il piombo massivo.
- Sostanze Specifiche: Sono stati raccolti i pareri del RAC su diverse sostanze, tra cui benzil(dietilammino)difenilfosfonio, benziltrifenilfosfonio, bisfenolo AF, cinnamaldeide, benfluralin, diisocianato di 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diile, foramsulfuron, acrilato di etile, acrilato di metile, metacrilato di metile, transflutrina, metacrilato di allile, mepiquat cloruro, trietilammina, di-n-butilammina, 4-nitrosomorfolina, difenoconazolo, N,N-dimetil-p-toluidina, clorato di potassio, clorato di sodio, metribuzin, carbonato di litio, cloruro di litio, idrossido di litio, dimetil propilfosfonato, maleato dibutilstannico, ossido dibutilstannico, clotianidina, cimoxanil, nonilfenolo etossilato, 1-feniletan-1-one, e altre.
- Classificazioni ed Etichettature Armonizzate: Il testo conclude affermando che è appropriato introdurre o aggiornare le classificazioni e le etichettature armonizzate delle sostanze interessate sulla base delle valutazioni effettuate nei pareri del RAC.
L’allegato al testo contiene le modifiche specifiche apportate all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare alla tabella 3 nella parte 3.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2025. Tuttavia, già prima di tale data, i fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.