I nuovi criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro e il Minicodice
Come noto, i Decreti Ministeriali del settembre 2021 hanno abrogato il DM 10 marzo 1998, introducendo nuovi criteri per quanto concerne la:
- manutenzione deli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
- gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- formazione degli addetti del servizio antincendio;
- progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, a seguito del livello di rischio incendio valutato.
Particolarmente rilevanti sono le modifiche apportate dal DM 3 settembre 2021 sulla valutazione del rischio di incendio, che stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Gli elementi obbligatori della valutazione
La valutazione deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc., dotazioni di sicurezza antincendio);
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Il Minicodice per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti secondo i criteri stabiliti dall’Allegato I del DM 3 settembre 2021, si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel medesimo allegato (cosiddetto Minicodice).
Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto (classificabili a rischio non basso), si applicano i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
Quando è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio
Vale quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero è necessario aggiornare la propria valutazione e le misure conseguenti alle disposizioni del DM 3 settembre 2021, in caso di modifiche tecniche ed organizzative sostanziali, che abbiano determinato una modifica sul livello di rischio di incendio della struttura/impianto oggetto di valutazione.
È quindi opportuno analizzare preliminarmente gli asset aziendali, in modo da verificare la congruenza del livello di rischio di incendio precedentemente valutato con i criteri stabiliti dall’Allegato I del DM 3 settembre 2021), al fine di:
- mantenere il livello di sicurezza antincendio in essere;
- identificare, se del caso, ulteriori misure migliorative.
Può essere utile effettuare una Gap Analysis, propedeutica a questa attività, che prenda in considerazione a 360° gli adempimenti prescritti dai cosiddetti “Decreto Controllo”, “Decreto GSA” e Decreto “Minicodice” di settembre 2021.